I temi di NT+Modulo 24

La trasformazione agevolata in società semplice non è neutrale

Le Entrate con la risposta n. 811/2021 hanno ricordato che la procedura comporta la fuoriuscita dei beni dal regime del reddito d’impresa

di Leo De Rosa e Alberto Russo

La trasformazione è l’operazione straordinaria fiscalmente neutrale per eccellenza. Il primo comma dell’articolo 170 del Tuir stabilisce, infatti, che la trasformazione «non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento».

L’operazione comporta perciò la fuoriuscita dei beni dall’esercizio d’impresa e la conseguente tassazione delle relative plusvalenze ai sensi degli articoli 85, comma 2, e 86, comma 1, lettera c), del Tuir.

In proposito, l’agenzia delle Entrate, nella riposta all’interpello del 15 dicembre 2021, n. 811, ha confermato che la trasformazione da società di capitali in società semplice non è fiscalmente neutrale, poiché il passaggio da una società commerciale in un soggetto non commerciale, comporta la fuoriuscita dei beni dal regime del reddito d’impresa.

In particolare, l’operazione comporta:

- l’emersione e la tassazione dei plusvalori latenti in capo alla società che si trasforma e riconoscimento fiscale di tali plusvalori in capo alla società semplice risultante dalla trasformazione;

- la tassazione delle riserve in sospensione d’imposta ante trasformazione, sempre in capo alla società che si trasforma;

- la tassazione in capo ai soci della società semplice delle riserve di utili pregressi (comprese quelle in sospensione di imposta di cui sopra), in quanto la società semplice non svolgendo attività commerciale non redige un bilancio; tali riserve di utili non possono essere adeguatamente monitorate e pertanto si considerano fin da subito distribuite.

Anche ai fini Iva, simmetricamente a quanto previsto per le imposte dirette, la trasformazione comporta l’applicazione dell’imposta, in quanto i beni si considerano destinati a finalità estranee all’impresa (cfr. articolo 2, comma 2, n. 5, del Dpr 633 del 1972).

Si tratta dunque di un’operazione realizzativa, che potrebbe comportare un rilevante carico fiscale in presenza di beni, immobili in particolare, di elevato valore. La riapertura della procedura di trasformazione agevolata (nonché di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci) disposta dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 100-106, legge 197/2022) rappresenta, pertanto, una valida opportunità. La società semplice, infatti, applicando le regole fiscali applicabili ai "privati" consente una gestione efficiente degli immobili, soprattutto in caso di immobili c.d. "patrimoniali" ossia gli immobili diversi da quelli utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa, tipicamente fabbricati abitativi o capannoni industriali destinati alla locazione. In particolare, la cessione di fabbricati posseduti da oltre cinque anni da parte della società semplice non comporta il realizzo di plusvalenze imponibili, ai sensi dell’articolo 67 del Tuir.

Il computo degli anni di possesso include anche gli anni ante trasformazione. Inoltre, come espressamente confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate (cfr. risposte ad interpello nn. 689 e 691 del 2021), le somme riconducibili a proventi che non danno luogo a redditi imponibili in capo alla società semplice o che sono tassati in capo alla stessa in via definitiva, non comportano ulteriore tassazione in capo ai soci in fase di distribuzione.

La disciplina riproposta dalla Legge di Bilancio 2023 consente, a determinate condizioni, di ridurre in modo significativo il carico fiscale sulle plusvalenze che emergono a seguito nel conteso della trasformazione, applicando un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se la società è "di comodo" per almeno due periodi d’imposta degli ultimi tre) e un’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta presenti ante trasformazione. Le plusvalenze, inoltre, possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale degli immobili.

Il carico fiscale dell’operazione, pertanto, può essere ridotto in modo anche significativo.

Occorre, tuttavia, prestare attenzione alle riserve di utili pregresse. Infatti, come già evidenziato, secondo l’Agenzia delle Entrate la trasformazione in società semplice comporta la tassazione in capo ai soci della società semplice delle riserve di utili pregressi ex articolo 170 del Tuir comprese quelle in sospensione di imposta. In sostanza, poiché la società semplice non svolge attività commerciale e non redige un bilancio, non è possibile "sorvegliare" le riserve pregresse che, pertanto, devono considerarsi fin da subito distribuite. In un nostro precedente intervento è stato segnalato come questa interpretazione, sebbene in linea con il tenore letterale della norma e indubbiamente tutelante per gli interessi erariali, possa risultare eccessivamente penalizzante. Ci si riferisce proprio al caso della trasformazione, in cui il presidio sulle riserve potrebbe considerarsi integrato in quanto post trasformazione, la società semplice continua a tenere una regolare contabilità ed al termine del periodo d’imposta redige un bilancio di esercizio. Sul punto si auspica un’apertura da parte dell’Agenzia che darebbe impulso alle operazioni di trasformazione agevolata, oltre che un’espressa conferma che sulle riserve in sospensione d’imposta presenti trasformazione, l’imposta sostitutiva del 13% si possa ritenere definitiva, escludendo ulteriore tassazione per i soci.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Operazioni Straordinarie del Gruppo 24 Ore.
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