Imposte

Le sanzioni sono ridotte per chi si ravvede in tempi brevi

di Salvina Morina e Tonino Morina

Chi non paga o paga in ritardo l’Imu (imposta municipale sugli immobili), la Tasi (tassa sui servizi indivisibili), o la Tari (tassa rifiuti) può avvalersi del ravvedimento. Si può fruire del “perdono” anche se è stato pagato meno del dovuto. È infatti possibile sanare queste dimenticanze od omissioni con il ravvedimento previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 471 del 18 dicembre 1997, ed esteso alla Iuc (imposta unica comunale)dall’articolo 1, comma 695, della legge 147 del 27 dicembre 2013, legge di stabilità per il 2014. In attesa di un fisco più semplice, va precisato che la Iuc non esiste. Infatti la cosiddetta Iuc, è una semplice sigla che serve a indicare tre tributi diversi: Imu, Tasi e Tari. La Tasi è l’imposta sui servizi indivisibili, quali quelli per l’illuminazione e il verde pubblico, e si applica sui fabbricati e sulle aree fabbricabili. Nel caso della Tasi, per i tardivi o insufficienti pagamenti, la decisione di non applicare sanzioni è rimessa ai vari Comuni. Il ravvedimento per omessi o tardivi versamenti riguarda solo i tributi, ma non i contributi o premi, anche se per i pagamenti si usa lo stesso modello F24.

I nuovi tipi di «perdono»

La legge di stabilità per il 2015, legge 190/2014, ha aggiunto nuovi tipi di perdono, integrando l’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, che ha per titolo “ravvedimento”. In particolare, è stabilito che la sanzione è ridotta a un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene spontaneamente entro 90 giorni dalla data delle omissioni o dell’errore. È altresì previsto che per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 15% (periodo inserito nell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997). In pratica, con il ravvedimento spontaneo, per i ritardi fino a 14 giorni si applica la sanzione giornaliera dello 0,1% (in luogo dello 0,2%), per i ritardi da 15 a 30 giorni si applica la sanzione fissa dell’1,5% (invece del 3%), mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione dell’1,67% (invece del 3,33%).

I contribuenti potranno anche fruire della riduzione della sanzione a un ottavo del minimo, cioè al 3,75%, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dell’Imu, avviene entro il termine per presentare la dichiarazione delle variazioni relative all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e cioè entro il 30 giugno 2018 per le violazioni Imu del 2017 (circolare 1/DF, del 29 aprile 2013). In caso di ritardo di pochi giorni nei versamenti, il contribuente può perciò avvalersi del ravvedimento “sprint”, da fare entro 14 giorni dalla scadenza. In questo caso, la sanzione del 15% per ritardi da 15 a 90 giorni, si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino all’1,40% per 14 giorni di ritardo. Il ravvedimento “sprint”, per sole sanzioni e interessi, può essere fatto anche entro 30 giorni nel caso di contribuente che paga le sole imposte entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Ad esempio, se un versamento di 4.000 euro viene eseguito con due giorni di ritardo e il ravvedimento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,2%, pari cioè a 8 euro (0,1% per i 2 gnella misura dello 0,1% annuo. Unaiorni di ritardo). Sono anche dovuti gli interessi legali, attualmente fissati conferma in questo senso è stata fornita dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 41/E del 5 agosto 2011.

Il termine

Si ricorda infine che per l’Imu, la Tasi o la Tari non è possibile fruire del ravvedimento dopo il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

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