Controlli e liti

Legittima la scissione dopo la cessione delle quote rivalutate

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di Marco Nessi e Roberto Torelli

Non può essere considerata elusiva e riqualificata come distribuzione indiretta di utili la cessione di partecipazioni in una società e la successiva scissione della stessa, se è dimostrato che tali operazioni sono finalizzate al riassetto organizzativo e funzionale del gruppo. È questo il principio espresso dalla Ctp Forlì 89/1/2018 (presidente Campanile, relatore Ardigò).

Nel caso esaminato, l’operazione si è articolata nei seguenti passaggi:

rivalutazione delle quote di Alfa Snc da parte dei soci Tizio e Caio;

cessione delle quote di Alfa Snc (senza emersione di plusvalenza tassabile) a Beta Srl (detenuta al 50% da Tizio e Caio e per 50% da Gamma Srl detenuta da Alfa Snc e da Tizio);

cessione a Tizio e Caio della totalità delle quote di Gamma Srl detenute da Alfa Snc;

scissione totale del patrimonio della Alfa Snc con assegnazione del relativo patrimonio alle società beneficiarie Beta Srl e alla Gamma Srl.

Secondo l’ufficio si sarebbe realizzata un’ipotesi di elusione in quanto, anche a seguito della cessione delle partecipazioni (già rivalutate) e la successiva scissione, il controllo della società ceduta (Alfa Snc) sarebbe rimasto sempre in capo alle medesime persone fisiche cedenti, per cui le operazioni poste in essere sarebbero state prive di valide ragioni economiche. Inoltre, il medesimo risultato avrebbe potuto essere raggiunto attraverso la cessione da parte di Alfa Snc alla Beta Srl dell’intera partecipazione posseduta in Gamma Srl e la scissione totale di Alfa Snc a Beta Srl e Gamma Srl. In questo caso, la cessione dei rami di azienda avrebbe consentito ad Alfa Snc di riallocare gli asset aziendali e la sua successiva liquidazione avrebbe consentito ai suoi soci di ottenere un flusso finanziario tassabile in qualità di reddito di capitale (provento derivante da liquidazione) e, in quanto tale, senza la possibilità di beneficiare della rivalutazione.

A seguito del ricorso presentato dai contribuenti, il collegio giudicante ha riconosciuto l’illegittimità dell’accertamento: in base all’articolo 10-bis della legge 212/2000, può essere considerata elusiva soltanto l’operazione economica che abbia come elemento predominante lo scopo di eludere il Fisco. Nel caso specifico, da un lato l’ufficio non aveva fornito la prova dell’esistenza dell'abuso e dall’altro il contribuente aveva dimostrato che le operazioni poste in essere erano state giustificate da valide ragioni extra-fiscali, costituite dalla concreta esigenza di operare un riassetto organizzativo e funzionale del gruppo. Inoltre, il risparmio d’imposta conseguito non poteva essere considerato indebito, dato che la plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni era stata regolarmente assoggettata a tassazione dai soci, utilizzando la preventiva rivalutazione delle partecipazioni cedute.

In tal senso, quindi, i soci cedenti non avevano manipolato e/o alterato alcun schema negoziale tipico, essendosi semplicemente limitati a scegliere la soluzione fiscalmente meno onerosa nell’ambito dell’articolato riassetto societario sopra descritto.

Ctp Forlì 89/1/2018

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