Controlli e liti

Lettere di compliance sul quadro RW con i dati bancari dall’estero

di Giovanni Parente

Le lettere della compliance fanno rotta sul quadro RW relativo ai patrimoni detenuti all’estero. E attingono già ai dati dello scambio automatico di informazioni con i Paesi che hanno aderito al Common reporting standard (Crs). A dare l’input a questa nuova tornata di alert è stato il provvedimento 299737/2017 emanato ieri dall’agenzia delle Entrate.

L’obiettivo è messo nero su bianco nella parte della motivazione in cui si evidenzia che lo scopo delle lettere è di «stimolare la regolarizzazione spontanea da parte del destinatario che potrà presentare, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, una dichiarazione dei redditi integrativa con il quadro RW correttamente compilato e inserendo altresì gli eventuali redditi percepiti in relazione alle attività detenute all’estero negli appositi quadri dichiarativi».

La vera novità sta, però, nel fatto che le anomalie dichiarative relative all’anno d’imposta 2016 sono state individuate grazie alle informazioni sui dati finanziari pervenute dagli altri Paesi che hanno già aderito per il primo anno allo standard Crs messo a punto dall’Ocse su input della direttiva del Consiglio 2011/16/Ue che, dal 1° gennaio 2016, dispone l’obbligo di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni relative ai residenti negli altri Paesi Ue, in merito ai conti finanziari di cui siano titolari.

Con l’estensione anche al di fuori dell’Unione europea, nel complesso sono già 49 gli Stati che hanno trasmesso i dati relativi ai rapporti finanziari detenuti dai cittadini italiani entro lo scorso 30 settembre (e lo stesso ha fatto l’Italia nei loro confronti). Un numero destinato ad aumentare già dal prossimo anno quando i Paesi coinvolti arriveranno a una novantina e quindi la capacità informativa sul 2017 a disposizione del Fisco italiano risulterà ulteriormente amplificata con una sfida aggiuntiva sulla capacità di gestire, utilizzare e analizzare questo patrimonio.

Del resto, le informazioni scambiate riguardano l’identificativo del conto, il nome e l’identificativo dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il saldo o valore del conto, l’importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.

Ma tornando al provvedimento di ieri l’Agenzia precisa anche quale sarà il contenuto delle lettere in partenza: codice fiscale, cognome e nome del contribuente; numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta; codice atto; modalità per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi del ravvedimento operoso; modalità per richiedere informazioni o per eventuali precisazioni utili a chiarire l’anomalia segnalata, rivolgendosi alla direzione provinciale competente.

Per i destinatari degli alert c’è la possibilità di sanare le irregolarità commesse attraverso una dichiarazione dei redditi integrativa, sfruttando una riduzione delle sanzioni tanto più conveniente quanto più vicina è temporalmente la correzione rispetto alla violazione commessa.

Il provvedimento n.299737/17 dell’agenzia delle Entrate

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