Adempimenti

Lo spedizioniere aiuta l’operatore non residente

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di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Gli operatori non stabiliti nell’Ue non possono essere intestatari di una dichiarazione doganale ma, per beneficiare del regime di non imponibilità Iva, le cessioni da loro effettuate con un rappresentante fiscale devono essere comunque individuate nel corpo della bolletta di esportazione.

Con queste conclusioni, l’agenzia delle Dogane torna con una nota sul tema - controverso e per molti aspetti non chiaramente risolto - della corretta redazione delle dichiarazioni di export, quando i cedenti sono soggetti non stabiliti. Questo perché, nel caso di specie, le disposizioni applicative del Codice doganale dell’Ue, come emendato successivamente, ha fornito una definizione di esportatore molto restrittiva, legata allo stabilimento degli operatori.

Per finalità di responsabilizzazione, sono infatti esportatori, ai fini doganali, i soggetti stabiliti che hanno la facoltà di decidere che le merci devono uscire da tale territorio, ovvero qualsiasi persona stabilita nella Ue che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio, come avviene tipicamente per le operazioni rese con termine «Exw».

La pratica attuale, tuttavia, si sta direttamente allineando nel senso di individuare soggetti terzi ai quali i proprietari delle merci conferiscono il potere di spedire le merci, tipicamente facendo riferimento agli spedizionieri o ai vettori che tali merci spediscono verso Paesi extra Ue.

In questi casi, semplificando, avremo una dichiarazione doganale intestata, tecnicamente al campo 2, a uno spedizioniere, a fronte di una fattura di cessione emessa da un operatore multinazionale non stabilito.

Un primo tema, risolto dalla nota, sta nella responsabilità fiscale che teoricamente potrebbe sorgere in capo allo spedizioniere o, comunque, al soggetto intestatario della bolla doganale. Al riguardo, la dogana comprensibilmente precisa che l’indicazione, nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione, del numero Eori del soggetto che ha accettato di assumere il ruolo di esportatore non ha tuttavia, per questi ultimi, implicazioni di natura fiscale. Più precisamente, l’autorità segnala che, distinti i piani di responsabilità, restano in capo al soggetto cedente - che effettua la cessione all’esportazione non imponibile ai fini Iva in base all’articolo 8 del Dpr 633/72 - gli adempimenti di natura fiscale previsti dalla normativa Iva, non assumendo rilevanza a tale fine il soggetto, diverso, che è stato indicato come esportatore nella dichiarazione doganale, in applicazione dei criteri definiti dalla legislazione doganale.

Per effetto di quanto sopra, l’Agenzia risolve anche il tema della prova che, per il cedente, rimane, per raggiungere la quale è essenziale che il riferimento alla fattura di vendita sottostante al movimento di export sia richiamata nella bolla doganale, segnatamente al relativo campo 44.

Restano invece tutte da approfondire le tematiche legate al mondo extratributario, investito dalle norme doganali sull’export. Nel caso dei soggetti non stabiliti, infatti, è dubbio il regime di titolarità, di prova e di responsabilità legate alle autorizzazioni o alle certificazioni che sono dovute dagli «esportatori», come gli Eur1 o il dual use. In questi casi, collegare ai rappresentanti gli oneri relativi a tali comprati significa creare un disallineamento che può sostenersi ma che necessita di essere regolamentato.

Agenzia delle Dogane, nota 181512/RU/2019

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