Imposte

Merger leveraged buy out, Iva detraibile per i soggetti passivi

Ribadito il principio di neutralità dell’imposta.La lezione della Cassazione

L'Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc), con la norma di comportamento n. 220, prende posizione sul trattamento dell'Iva assolta dalle società veicolo nell'ambito delle operazioni di merger leveraged buy out (Mlbo) affermandone la detraibilità a condizione che la società risultante dalla fusione si qualifichi come soggetto passivo Iva e goda, a sua volta, del diritto alla detrazione dell'imposta.

Nelle operazioni di Mlbo, una società (special purpuse vehicle, Spv), di solito appositamente costituita allo scopo, acquisisce una società, cosiddetta bersaglio (target), ricorrendo a fonti esterne di finanziamento.

La fase successiva all'acquisizione della partecipazione nella società target prevede la sua incorporazione nella società veicolo, mediante fusione diretta o inversa, con la conseguente traslazione del debito sul patrimonio della società acquisita che assolverà allo scopo di garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contratte dalla Spv.

La fusione assume, pertanto, un ruolo di assoluta centralità nell'economia dell'intera operazione, in quanto consente di rimborsare il debito con i flussi di cassa generati dalla (ex) società target attribuendo al contempo alla (ex) società veicolo la diretta gestione dell'azienda che quei flussi genera.

Il veicolo si trova in una condizione assai distante da quella tipica delle società holding destinate alla detenzione ed eventuale gestione di partecipazioni societarie.

Al contrario, quella della Spv rappresenta un'attività preparatoria già «parte integrante delle attività economiche» e, come chiarito dalla giurisprudenza unionale (sentenza 2020, causa C-42/19, Sonaecom Sgps Sa), «chiunque abbia l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato un soggetto passivo».

L'agenzia delle Entrate, nei documenti di prassi, ha adottato un'interpretazione opposta, secondo cui l'acquisizione del controllo della target da parte della società veicolo, se non accompagnata da una interferenza nella gestione societaria della controllata che implichi l'effettuazione di operazioni soggette a Iva come, ad esempio, prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici a titolo oneroso, non consentirebbe di attribuire la soggettività passiva alla società veicolo, con preclusione del diritto alla detrazione Iva assolta sui propri acquisti di beni e servizi.

La nuova norma di comportamento mira ad affermare il principio di neutralità che presiede al meccanismo di funzionamento dell'imposta ricordando, peraltro in conformità al costante orientamento della Cassazione (ad esempio, ordinanza 10173/2021), che le attività preparatorie costituiscono pur sempre esercizio di un'attività economica e che, conseguentemente, anche l'acquisto dei beni e dei servizi necessari alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività economica tipica dell'impresa possa concretamente iniziare devono considerarsi strumentali e inerenti allo svolgimento della futura attività economica.

L'applicazione di questo principio alle operazioni di Mlbo implica che la detraibilità dell'imposta assolta dalla società veicolo debba essere verificata prendendo in considerazione le operazioni attive che saranno realizzate dalla società risultante dalla fusione fra il veicolo e la società target.

Inoltre, questa interpretazione ha l'ulteriore pregio di preservare anche il principio di “neutralità della forma giuridica” considerata la stretta analogia che un'operazione di Mlbo presenta con la situazione in cui una società neocostituita acquisti gli asset di un'altra società con l'obiettivo di utilizzarli per la prosecuzione della stessa attività, situazione in cui non sarebbe possibile porre in dubbio né la soggettività passiva ai fini Iva della società neocostituita, né la detraibilità dell'Iva da quest'ultima assolta per rivalsa.

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