Monitoraggio sui Trust con «Rw»: rilevanza a proprietà e controllo
Con il recente recepimento nel nostro ordinamento della IV direttiva Antiriciclaggio si è aperta una questione interpretativa relativa alla dichiarazione dei trust che detengono patrimoni all’estero e che vedono coinvolte persone fisiche residenti in Italia: chi ha l’obbligo di monitoraggio nella dichiarazione dei redditi? Solo chi ha il controllo o la proprietà diretta o indiretta del trust o tutti i soggetti coinvolti?
Step Italy, la branch italiana della Society of Trust and Estate Practitioners, la principale associazione mondiale di esperti in materia di trust e successioni familiari, con il suo primo position paper ha espresso il suo punto di vista circa gli obblighi di monitoraggio incombenti sui soggetti a vario titolo coinvolti nella vita dei trust derivanti dalle modifiche apportate con il Dlgs 90/2017 al Dl 167/90 e al Dllgs 231/07, in esito al recepimento in Italia della IV direttiva Antiriciclaggio.
In termini generali gli obblighi di monitoraggio fiscale incombono – e incombevano – inter alia sui soggetti che, pur non detenendo attività estere direttamente, ne siano i titolari effettivi ai fini antiriciclaggio. Prima delle anzidette modifiche, il Dl 167/90 nel definire il concetto di titolare effettivo di trust si rifaceva interamente alla definizione rilevante ai fini antiriciclaggio. Erano, così, da considerarsi titolari effettivi del trust i soggetti che ne detenevano il controllo e/o della proprietà, diretta o indiretta, purché fossero superate determinate soglie di partecipazione.
Il novellato articolo 4 del Dl 167/90, nel delineare il concetto di titolare effettivo rilevante ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, invece, fa espresso riferimento a disposizioni che non contengono una definizione specifica di titolare effettivo con riferimento ai trust. In ragione di ciò, il novellato articolo 4 si presta a una duplice lettura.
Un prima, svincolata dal tenore letterale dell’articolo 4 del Dl 167/90 ed estremamente penalizzate per i contribuenti, estenderebbe gli obblighi di monitoraggio in capo a tutti i soggetti individuati come titolari effettivi dall’articolo 22, comma 5 del Dlgs 231/07 e, dunque, anche in capo a soggetti che, per le caratteristiche dello specifico trust, potrebbero essere privi di potere di controllo su di esso ovvero non esserne “proprietari” (a titolo esemplificativo, si pensi ai beneficiari di trust fiscalmente opachi).
Step Italy, invece, ritiene che in presenza di trust, gli obblighi di monitoraggio non possano essere estesi automaticamente a tutti i soggetti elencati dall’articolo 22 del citato testo di legge – ossia i fondatori (disponenti), i fiduciari (trustee), i guardiani (protector), i beneficiari ovvero ogni altra persona che esercita il controllo sul trust – ma debbano essere limitati alle sole persone fisiche cui «è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente e il relativo controllo» cui si riferisce l’articolo 4 del Dl 167/90 nel richiamare il Dlgs 231/07. Secondo questa interpretazione, dunque, per identificare i titolari effettivi di trust tenuti alla compilazione del quadro RW, occorre dare esclusiva rilevanza al criterio della proprietà diretta o indiretta dell’ente, ovvero al suo controllo. In altri termini, il recepimento della IV direttiva ha semplicemente comportato l’eliminazione delle soglie di partecipazione al trust che in passato guidavano l’identificazione dei titolari effettivi di tali entità ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale.
Secondo questa interpretazione gli obblighi di monitoraggio incomberebbero solo su determinati soggetti quali, ad esempio, i disponenti di trust revocabili, i beneficiari di trust considerati fiscalmente trasparenti ma non anche sui beneficiari residenti di trust discrezionali e irrevocabili né in capo a soggetti che non controllano il trust.
Ad oggi, nonostante la legge di recepimento della IV direttiva Antiriciclaggio sia entrata in vigore da quasi due anni, l’amministrazione finanziaria non ha reso alcun chiarimento sul punto, lasciando i contribuenti e gli operatori privi di linee guida. Step Italy ritiene che la propria interpretazione sia meritevole di accoglimento anche in quanto l’amministrazione finanziaria vedrebbe comunque tutelato il proprio interesse a ricevere informazioni in merito alle persone fisiche residenti in Italia cui è effettivamente ascrivibile il controllo o il possesso degli asset detenuti all’estero tramite il trust. Le informazioni sugli altri soggetti coinvolti nella vita del trust, e dunque anche quelli privi di poteri di controllo sullo stesso, verrebbero infatti comunque ricevute dall’amministrazione finanziaria in virtù dei meccanismi di scambio automatico di informazioni (Crs).