Multinazionali, comunicazione alle Entrate entro fine anno
Tutto pronto per il Country by country reporting (Cbcr), con primi obblighi di comunicazione della consistente mole di dati da effettuare entro il 31 dicembre 2017. L’agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore pubblicato ieri, ha diramato le disposizioni attuative del Dm 23 febbraio 2017, di attuazione, ai fini del Cbcr, dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge di Bilancio 2016, della direttiva 2016/881/Ue sullo scambio automatico di informazioni e dell’Action 13 del progetto Beps.
A decorrere dal periodo di imposta che inizia il 1° gennaio 2016, le società controllanti di gruppi multinazionali residenti nel territorio dello Stato (o, qualora la controllante non sia obbligata, le società controllate residenti), che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato e presentato un fatturato di gruppo nel periodo d’imposta precedente di almeno 750 milioni di euro, devono trasmettere all’Agenzia una rendicontazione Paese per Paese riguardante, su base annuale e in modo aggregato, una significativa serie di dati. Ciò imporrà un potenziamento dei servizi cosiddetti di compliance delle multinazionali. Si tratta dei ricavi (distinti tra quelli con parti correlate e con terze parti e con esclusione dei dividendi incassati), degli utili (o perdite) al lordo delle imposte dell’esercizio, delle imposte sul reddito pagate nel periodo di imposta (in base al principio di cassa), al netto di eventuali rimborsi, delle imposte sul reddito maturate (senza fiscalità differita), del capitale sociale (inclusivo delle riserve di capitale), degli utili non distribuiti, del numero totale di addetti a tempo pieno a fine anno, calcolato sulla base dei livelli medi di occupazione per l’anno, della valorizzazione delle immobilizzazioni materiali. Oltre alle informazioni contabili, desunte alternativamente dal consolidato, dai singoli bilanci o dalla contabilità interna, il Cbcr impone l’obbligo di comunicazione delle attività principali svolte da ciascuna entità e dell’elenco completo delle entità appartenenti al gruppo per giurisdizione fiscale, specificando l’eventuale insediamento legale in altro Paese. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, queste ultime dovranno essere incluse ai fini della reportistica nel Paese di effettivo insediamento ai fini fiscali e i relativi dati espunti da quelli di casa-madre residente in altro Paese.
L’Agenzia precisa inoltre che, qualora un’entità appartenente al gruppo sia residente in più di una giurisdizione fiscale, per determinarne la giurisdizione di residenza dovranno essere applicate le regole dirimenti dei Trattati. Ove non vi sia Trattato applicabile, l’entità appartenente al gruppo deve essere segnalata come residente nella giurisdizione fiscale della sua sede di direzione effettiva.Il modello, inoltre, prevede la possibilità di integrazione con informazioni supplementari attraverso le quali fornire ogni dettaglio che si ritenga necessario per agevolare la lettura dei dati (ad esempio le motivazioni che hanno spinto ad utilizzare più fonti di dati ovvero una modifica delle stesse da un anno con l’altro).Vanno incluse nella rendicontazione tutte le società consolidate integralmente o con il metodo del pro-rata, con esclusione delle entità incluse nel perimetro di consolidamento con il metodo del patrimonio netto.Risultano esonerate le società residenti che presentino il rendiconto tramite altra entità “supplente” del gruppo presso la propria autorità fiscale ai sensi della direttiva 2016/881/Ue o che abbiano la controllante estera che, seppure esonerata, presenti su base volontaria la rendicontazione alla propria autorità fiscale.