Imposte

Nel reddito agrario le attività di manipolazione dei vivaisti su piante

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di Gian Paolo Tosoni

La potatura, rinvasatura ed altre attività di manipolazione svolte sulle piante da parte dei vivaisti sono attività agricole connesse e quindi rientranti nel reddito agrario.
La importante precisazione è contenuta nella risoluzione 11/E/2018 ed era necessaria in quanto, quando la circolare dell'Agenzia 44/E/2004 aveva contemplato la manipolazione delle piante ci si chiedeva come fosse possibile manipolare un arbusto se non nell'ambito dell'arte topiaria.

Ora l'Agenzia conferma (lo aveva già fatto con una consulenza giuridica protocollo 81297/2015) che vi sono alcune attività che possono essere classificate di manipolazione e precisamente la concimazione e l'inserimento del terriccio per la conservazione in attesa della vendita, il trattamento delle zolle per eliminare gli insetti nocivi alle radici , nonché la potatura, la steccatura e la rinvasatura. Tali fasi sono state individuate dal ministero delle Politiche agricole e forestali in una nota esplicativa richiamata nella risoluzione.
I produttori vivaistici hanno spesso la necessita di acquistare piante quasi pronte per la vendita per completare la gamma, assicurando che tali prodotti raggiungano buoni standard qualitativi. Quindi possono acquistare piante presso terzi, sia fiorite che da arredamento, considerandole un prodotto agricolo proprio, qualora procedano ad un intervento di manipolazione come precisato dall’Agenzia. Si ricorda che il Dm 13 febbraio 2015 nella parte finale dell'elenco dei prodotti rientranti nel reddito agrario, contempla anche le attività di manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di piante.
Rimane quindi soltanto il problema di verificare che il produttore vivaista rispetti il requisito della prevalenza delle piante prodotte nel vivaio in confronto a quelle acquistate e successivamente manipolate.

La circolare 44/E/2004 precisa che, per determinare la prevalenza, si deve confrontare la quantità prodotta se i prodotti appartengono alla stessa specie, ovvero il valore in caso contrario. Siccome le varietà delle piante sono molte si ritiene prudente confrontare le piante della medesima specie individuabile ad esempio con la denominazione. Qualora siano piante diverse si deve assumere il valore; in questo caso si deve confrontare il costo di quelle acquistate con il valore delle piante prodotte al medesimo stadio. Il confronto deve essere eseguito per periodo di imposta sulla base delle vendite effettuate nell'anno sia di piante proprie che di piante manipolate.

Infine il vivaista deve avere cura di dimostrare in sede di eventuali controlli fiscali che ha effettivamente svolto le operazioni di manipolazione e che non ha venduto le piante allo stato originario. Lo potrà fare con le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati per la manipolazione.

Risoluzione 11/E del 29 gennaio 2018

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