Diritto

Nella liquidazione giudiziale l’attività d’impresa può proseguire

Il fallimento prevedeva la cessazione immediata dell’attività di impresa, salvo che il tribunale avesse autorizzato la prosecuzione dell’impresa dichiarata fallita, qualora vi fosse stata la ragionevole certezza che dall’interruzione dell’attività fossero scaturite conseguenze gravemente dannose per le ragioni dei creditori (articolo 104 della legge fallimentare).

Con il Codice della crisi (spunto sinora poco coltivato nella prassi) la prospettiva si inverte: l’obiettivo di preservare la continuità...