Imposte

Niente rimborso dell’addizionale sull’energia per il consumatore finale

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di Massimo Romeo

Non è ammesso il diritto al rimborso dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica, presentata dal consumatore finale, in quanto è un tributo autonomo e non rientra nel regime generale delle accise e senza alcun collegamento con la direttiva 2008/118/Ce.
Questo il principio emergente dalla sentenza della Ctr Lombardia 5125/07/2017 (presidente Punzo, relatore Bolognesi), in riforma di quella pronunciata dai giudici di primo grado.

La vicenda
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici ambrosiani riguardava l’impugnazione da parte
di una Spa, esercente l’attività di produzione di imballaggi, del diniego opposto dall’ufficio al rimborso dell’addizionale provinciale versata al fornitore sui consumi di energia elettrica.
La contribuente sosteneva che il tributo, istituito con Dl 511/1998, fosse illegittimo ab origine poiché in contrasto con l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/Ce.
L’ufficio, dal canto suo, resisteva in giudizio ribadendo la legittimità del diniego al rimborso affermando la compatibilità dell’imposta con la direttiva 2008/118/Ce, il suo carattere accessorio e privo di autonomia rispetto all’accisa da cui deriverebbe l’inapplicabilità stessa dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva nonché che la richiesta di rimborso andava rivolta al fornitore nell’ambito del rapporto privatistico non essendo il consumatore soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’articolo 53 del Testo unico accise (Tua).
La Ctp riconosceva la legittimazione della società a chiedere il rimborso e accoglievano il ricorso.

La decisione
I giudici del gravame, in via preliminare, ritengono di seguire , in punto di diritto, l’orientamento della Cassazione laddove ha affermato che anche il consumatore finale sia legittimato a pretendere il rimborso dell’accisa indebitamente versata qualora sullo stesso sia ricaduto il peso finale del tributo (tra le altre, pronunce 23518/2008, 6589/2009 e 9281/2013).
Tuttavia, nel merito, il collegio evidenzia che l’importo chiesto a rimborso fa riferimento all’addizionale provinciale sull’energia elettrica ; pertanto, essendo tale tributo autonomo rispetto all’accisa, ritiene che non potesse sussistere alcun diritto al rimborso in assenza di qualsiasi collegamento a quanto indicato dalla direttiva 2008/118/Ce che è relativa al solo regime generale delle accise.

Ctr Lombardia, sentenza 5125/07/2017

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