Controlli e liti

No al conferimento con accollo del debito

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di Angelo Busani

In caso di conferimento di un immobile in società, l’imponibile da assoggettare a imposta di registro non è diminuibile con il valore di un debito che sia accollato alla società conferitaria in sede di conferimento (nemmeno se garantito da un’ipoteca gravante sull’immobile conferito): è quanto decide la Cassazione nell’ ordinanza 9209 del 3 aprile 2019.

Si tratta dell’ennesima decisione, di identico contenuto, che la Cassazione adotta nella materia del conferimento di immobili in società con accollo di un debito gravante sul soggetto conferente in capo alla società conferitaria (in senso conforme, seppur con varietà di motivazioni, Cassazione n. 536/2001, 16768/2002, 9541/2013, 9580/2013, 3444/2014, 17300/2014, 23239/2015, 1406/2017, 475/2018, 2007/2018, 4407/2018, 3533 /2018, 4589/2018, 14923/2018).

È a chiunque evidente che queste decisioni sono state tutte adottate avendo, come presupposto, volta a volta esplicito o implicito, la convinzione dell’abusività del comportamento del contribuente, finalizzato a ridurre artificiosamente l’imponibile da sottoporre a tassazione, mediante il sistema dell’accollo del debito in sede di conferimento di un asset immobiliare: lo dimostra il fatto che anche nella decisione n. 9209/2019 la Cassazione fonda il suo ragionamento sul rilievo che le passività deducibili sarebbero solo quelle «assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale».

Si tratta di un ragionamento manifestamente contraddittorio: se le passività deducibili fossero solo quelle «assunte dalla società», si tratterebbe di passività che non potrebbero essere oggetto di conferimento, perché già gravanti della società; invece, le passività che puntano a ridurre il valore del conferimento non possono dunque essere che quelle gravanti sul soggetto conferente il quale, con il conferimento, le addossa appunto alla società conferitaria.

La Cassazione, in sostanza, non vuole riconoscere che la legge (l’articolo 50 del Dpr 131/1986, il Testo unico dell’imposta di registro) esplicitamente consente che, nel caso del conferimento di immobili, «la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società»; e che l’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente ora dice che non vi può essere elusione se l’operazione non reca «vantaggi indebiti». Comportamento indebito significa che sarebbe vietato se il legislatore lo prendesse in considerazione. In questo caso il legislatore l’ha preso in considerazione, ma per sancirne una serena e non contestabile praticabilità.

Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 9209 del 3 aprile 2019

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