Ecobonus salvo anche con l’invio tardivo all’Enea
La sentenza della Cgt Veneto: la comunicazione ha valore solo statistico. Per la detrazione conta l’effettivo pagamento
La mancata osservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per trasmettere all’Enea i dati relativi agli interventi di miglioramento energetico edilizio non pregiudica il riconoscimento dell’Ecobonus con la detrazione Irpef per le spese di risparmio e riqualificazione energetica sostenute. Infatti, tale agevolazione trova la sua unica ragione giustificativa nell’effettività dell’esborso. È il principio espresso dalla sentenza 70/4/2025 della Cgt Veneto, la quale, dando conto di diversi...