Operazioni sospette, per le segnalazioni termine di 30 giorni
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La disposizione, infatti, specifica che «in ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell’operazione sospetta». Innanzitutto, l’inserimento di un limite temporale così stringente cozza con quanto previsto e richiesto dal primo comma dello stesso articolo, il quale afferma che «il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni eserciate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita (…)». Il richiamo a tali elementi non deve indurre a ritenere che il sospetto coincida con l’oggettiva anomalia dell’operazione, ma piuttosto che rappresenti il portato di un’anomalia non spiegabile alla luce delle pur ampie informazioni che il segnalante deve aver acquisito, grazie all’adeguata verifica, in ordine al profilo economico del soggetto interessato.
In altri termini, in una corretta – ma soprattutto utile - logica interpretativa della normativa di contrasto al riciclaggio, il sospetto è il risultato di un processo valutativo, supportato da dati obiettivi e da un complesso di informazioni sul soggetto e sull’operazione che questo compie. Processo valutativo che, all’evidenza, non può essere ristretto in un limite temporale di soli trenta giorni.
Medesimo discorso vale in relazione all’obbligo di adeguata verifica della clientela. Quest’ultimo obbligo, infatti, a differenza del passato, non si limita ad una mera identificazione e verifica dell’identità del cliente, ma anche all’ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, e soprattutto nello svolgimento di un controllo costante del rapporto continuativo. Appare allora manifesto che il suddetto limite di 30 giorni non consente di completare adeguatamente le istruttorie interne basate sui collegamenti con operazioni compiute in periodi precedenti.
Inoltre, le decine di migliaia di segnalazioni sospette inviate (82.428 solo nel 2015), spesso sono fondate sull’aggregazioni di dati ed estrattori di casistiche anomale, le cui basi temporali si fondano su periodi di osservazione superiori ai trenta giorni.