Controlli e liti

Parte la «corsa»: sette mesi di tempo per la domanda

di Carlotta Benigni, Antonio Longo e Antonio Tomassini

L’autore delle violazioni deve presentare, entro il 31 luglio 2017, la richiesta di accesso alla procedura e inviare, entro il 30 settembre 2017, una relazione contenente le informazioni e i documenti di supporto per ricostruire la provenienza dei redditi e il loro utilizzo, nonché gli imponibili oggetto di regolarizzazione; entro la stessa data dovranno essere presentate eventuali istanze integrative.

Chi ha già aderito alla voluntary internazionale disciplinata dalla legge 186/2014 può oggi fare istanza per quella nazionale e viceversa, senza, riteniamo, conseguenze sulla prima procedura. È causa ostativa alla regolarizzazione la formale conoscenza dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o di qualunque attività di accertamento amministrativo o procedimento penale relativo all’ambito di applicazione della procedura.

La voluntary bis potrà riguardare tutte le violazioni commesse sino al 30 settembre 2016 (relative quindi ai periodi di imposta sino al 2015, sempreché gli obblighi relativi a quest'ultima annualità non siano già stati assolti in sede di dichiarazione nei termini o mediante dichiarazioni tardive/integrative entro il 29 dicembre 2016). In particolare, anche in virtù di specifiche proroghe dei termini di accertamento tributario:

per le violazioni reddituali, la procedura potrà riguardare gli anni dal 2010 al 2015, in caso di dichiarazione infedele e dal 2009 al 2015 in caso di dichiarazione omessa; e, ove applicabile il raddoppio dei termini, gli anni dal 2006 al 2015 in caso di dichiarazione infedele e dal 2004 al 2015 in caso di omessa dichiarazione;

per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW), gli anni da regolarizzare potranno essere quelli dal 2009 al 2015 per le attività detenute in Paesi non considerati black list anche in virtù di specifici accordi internazionali; e gli anni dal 2004 al 2015 per le attività detenute in Paesi black list.

Il raddoppio dei termini non si applica a condizione che, prima del 24 ottobre 2016, sia entrato in vigore con il Paese estero un accordo sullo scambio di informazioni fiscali in base al modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni, ovvero un accordo conforme al modello Tax Information Exchange Agreement (Tiea). Per evitare il raddoppio, è necessario inoltre che le attività estere vengano trasferite in Italia o in Stati Ue white list, ovvero che l’autore delle violazioni dichiarative rilasci il waiver all’intermediario finanziario estero.

In caso di autoliquidazione occorre effettuare il versamento di quanto dovuto entro il 30 settembre 2017 o in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata entro lo stesso termine. L’agenzia avrà tempo per verificare la correttezza dell’autoliquidazione fino al 31 dicembre 2018, potendo richiedere eventuali versamenti integrativi con una maggiorazione graduata in funzione dello scostamento fra autoliquidato e dovuto, ovvero l’intero importo degli oneri della regolarizzazione in caso di mancata autoliquidazione.

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