Per le aggregazioni al Sud cambiano presupposti e criteri di trasformazione delle Dta
La conversione in crediti di imposta di determinate attività per imposte anticipate (“Dta - Deferred tax assets”) prevista dall’articolo 44-bis del decreto crescita può essere applicata alle aggregazioni tra società appartenenti a qualsiasi settore economico (intermediari finanziari e altre società). Sono previsti, tuttavia, alcuni limiti, che riguardano la residenza in una regione del Sud Italia sia per le società partecipanti all’aggregazione che per la società che ne risulta, l’assenza sia di un rapporto di controllo ex articolo 2359, Codice civile tra le suddette società, l’assenza di uno stato di dissesto o di insolvenza e la necessità di deliberare l’aggregazione entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto crescita”.
È una misura “una tantum”, in quanto essa riguarda alcune fattispecie di Dta (di seguito specificate) iscritte soltanto nel primo bilancio della società risultante dall’aggregazione.
Sul dubbio se la conversione in crediti di imposta rappresenti una misura facoltativa ovvero obbligatoria, il tenore letterale della norma sembrerebbe suggerire una conversione automatica e, quindi, obbligatoria. Tuttavia, potrebbero comunque valere i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate (circolare n. 37/2012), la quale, chiamata a interpretare l’originaria disciplina di conversione delle Dta in crediti di imposta (articolo 2, comma 55, Dl 225/2010), ebbe a precisare la natura facoltativa della conversione per tutti i soggetti diversi dalle banche. Ciò premesso sotto un profilo normativo, la natura straordinaria della disposizione normativa in commento dovrebbe comunque escludere che si possano manifestare ipotesi di aggregazione tra imprese che, in presenza dei suddetti requisiti e delle Dta convertibili, decidano di non fruire del regime agevolativo previsto dall’articolo 44-bis.
Anche il regime di conversione inserito nel decreto crescita è subordinato all’esercizio dell’opzione (prevista dall’articolo 11, Dl 59/2016, circolare agenzia delle Entrate 32/E/2016) di voler continuare a convertire Dta; tale opzione comporta il pagamento di un canone nelle ipotesi in cui alle stesse Dta non corrisponda un effettivo pagamento di imposte.
L’articolo 44-bis si distingue dall’originaria disciplina di conversione sia per le fattispecie di “Dta qualificate” che per i relativi criteri di trasformazione. In particolare, il suddetto comma 55 prevede due ipotesi di Dta convertibili: le svalutazioni dei crediti disciplinate dall’articolo 106, comma 3, del Tuir e l’avviamento e altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi.
Inoltre, le Dta contabilizzate sulle suddette componenti di reddito possono essere convertite in presenza di una perdita d’esercizio o di una perdita fiscale/valore della produzione negativo. Nel primo caso, le Dta sono trasformate in crediti di imposta per un ammontare pari al prodotto tra le perdite d’esercizio e il rapporto Dta/(somma tra capitale e riserve). In presenza di una perdita fiscale/valore della produzione negativo, invece, quest’ultima è ridotta dalla variazione in diminuzione riguardante i crediti e/o l’avviamento, e le Dta rilevate sulla perdita fiscale ridotta sono trasformate in crediti d’imposta.
Riepilogando, il regime originario di conversione non produce più Dta convertibili per le svalutazioni dei crediti alla luce delle modifiche che hanno interessato il relativo regime di deduzione (da una deduzione “frazionata” si è passati gradualmente a una deduzione integrale delle rettifiche di valore sui crediti ex articolo 106, comma 3, del Tuir).
Per quanto riguarda, invece, l’avviamento e le altre attività immateriali, al “blocco” di conversione (articolo 17, Dl 83/2015) per le Dta iscritte dall’esercizio 2015, ha fatto seguito la legge 145/2018 (“legge di bilancio 2019”), che, all’articolo 1, comma 1079, ha ripartito fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2029 (senza prevedere alcuna deduzione per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018) il valore complessivo residuo non ancora dedotto al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.
Ciò detto, l’articolo 44-bis modifica le fattispecie che generano Dta convertibili in crediti d’imposta e i relativi criteri di calcolo. Le fattispecie sono le Dta derivanti da perdite fiscali residue computabili ex articolo 84 del Tuir. È da notare che sono convertibili le Dta contabilizzate valorizzando l’integrale ammontare delle perdite fiscali e non soltanto una quota della stessa (determinata da variazioni fiscali diminutive su citati crediti e avviamento) come previsto dal Dl 225/2010. Inoltre, un’ulteriore novità è rappresentata dalla conversione delle Dta rilevate sulle “eccedenze Ace”. Tali prime due fattispecie di Dta possono riguardare qualsiasi impresa.
Viceversa, la terza fattispecie coinvolge esclusivamente gli intermediari finanziari, perché afferiscono attività per imposte anticipate iscritte a fronte del differimento (previsto dall’articolo 1, comma 1067, della “legge di Bilancio 2019”) in “decimi” delle “perdite” rilevate in sede di “First time adoption” del principio contabile Ifrs 9.
Tali Dta dovranno emergere da situazioni patrimoniali approvate ai fini dell’aggregazione.
L’articolo 44-bis non prevede particolari calcoli di conversione in crediti di imposta: le Dta identificate per la trasformazione, infatti, si trasformano in crediti dalla data di approvazione del primo bilancio d’esercizio della società risultante dall’aggregazione. Tuttavia, la conversione non avviene integralmente ma in modo rateizzato; soltanto il 25% delle Dta iscritte nel primo bilancio della società risultante dall’aggregazione è convertito in crediti di imposta; in ciascuno dei tre esercizi successivi, poi, sarà trasformata una quota costante del credito residuo a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di ciascuno di tali esercizi. La trasformazione in crediti di imposta è limitata a un ammontare, da calcolare per ogni società, non superiore a 500 milioni di euro.
Come avviene nel regime ordinario di conversione in crediti di imposta, anche per l’art. 44-bis, per evitare una duplicazione di beneficio fiscale, le fattispecie sottese alla rilevazione contabile delle Dta oggetto di conversione non potranno più, ovviamente, essere utilizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data in cui ha effetto l’aggregazione.
Infine, se cambiano i presupposti e i criteri di conversione in crediti di imposta delle Dta, non cambiano, invece, le regole di utilizzo dei crediti d’imposta così ottenuti, per le quali si rinvia alla disciplina del citato articolo 2 (utilizzo in compensazione ex articolo 17, Dlgs 241/1997, cessione al valore nominale ex articolo 43-ter, Dpr 602/1973 e, per il valore residuo, richiesta di rimborso).