Per la prima casa riacquistata, residenza entro 18 mesi
Nel caso in cui un contribuente acquisti un immobile con l’agevolazione prima casa e dopo pochi mesi lo rivenda, acquistando una nuova abitazione principale, l’agevolazione è revoca se il contribuente non trasferisce la sua residenza presso il Comune di ubicazione del primo o del secondo immobile, ma tassativamente entro 18 mesi dal primo acquisto. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale per il Lazio, con la sentenza 919/2019.
Per beneficiare dell’agevolazione prima casa è necessario che l’acquirente possegga tutti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa - Parte Prima - allegata al Dpr 131/1986, ovvero, tra l’altro, che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza.
In base al quarto comma della predetta nota II-bis), in caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonché una sanzione del 30%, salvo che il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in oggetto, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La Cassazione, in passato, aveva già stabilito che l’agevolazione prima casa può essere mantenuta solo se l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile ad abitazione propria, anche in riferimento a ciascuno dei plurimi acquisti che il contribuente possa avere effettuato nell’arco del tempo previsto dalla legge dopo la rivendita dell'immobile originariamente acquistato, in termini tali che per ciascuno degli acquisti intermedi il contribuente sia onerato di dimostrare l’effettiva realizzazione dell’intento, in virtù del concreto trasferimento della propria residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata; pertanto, salvi i benefici goduti in riferimento al primo originario acquisto, i benefici richiesti in relazione agli acquisti successivi resteranno acquisiti a condizione che si maturi, entro il termine di mesi 18 dal primo atto di acquisto, la condizione imposta dalla legge in relazione ai successivi atti di acquisto, e cioè la fissazione della residenza anagrafica in uno qualunque degli immobili oggetto di riacquisto dopo la rivendita del precedente (Cassazione 20042/2015).
Nel caso esaminato con la sentenza qui commentata, il contribuente aveva rivenduto la sua pima casa dopo solo 13 mesi e ne aveva acquistata una nuova dopo 8 mesi, trasferendo la residenza nel Comune di ubicazione di questo secondo immobile circa sette mesi dopo il suo acquisto: in sostanza, tra il primo acquisto immobiliare agevolato e il trasferimento della residenza erano trascorsi più di due anni. Correttamente, quindi, i giudici di merito, sulla base della giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che il contribuente era decaduto dall'agevolazione.