Per i trust scambio informazioni a ostacoli
Non sarà facile, per le trust company, rispettare la scadenza del 21 agostoper trasmettere all'agenzia delle Entrate i dati necessari per lo scambio automatico d'informazioni (Crs e direttiva 2014/107/Ue). La scarsa comprensibilità delle definizioni contenute nel Dm 28 dicembre 2015 e la rigidità dei tracciati per la trasmissione telematica hanno messo in difficoltà tutti gli operatori del settore.
Secondo il decreto, il trust il cui reddito sia prevalentemente attribuibile ad attività finanziarie (articolo 1, comma 1, lettera h, punto 2 richiamato dalla successiva lettera n, punto 11) e che sia gestito da una istituzione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e del decreto (di norma si tratterà di una istituzione di custodia) è sempre un’istituzione finanziaria.
Il trust è un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione (articolo 1, comma 1, lettera n, punto 11 del decreto) se è un trust residente o almeno uno dei trustee è una istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione (ad esempio una fiduciaria). Tuttavia il trust non è tenuto alla comunicazione quando si tratta di un cosiddetto “trustee-documented trust” ossia quando almeno uno dei suoi trustee è un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ed è in grado di fornire tutte le informazioni relative a tutti i conti intrattenuti dal trust (articolo 1, comma 1, lettera o, punto 9 del decreto). È ad esempio il caso in cui una società fiduciaria sia trustee ed abbia anche il mandato di amministrare tutto il patrimonio del trus, e quindi possieda tutte le informazioni relative atutti i conti del trust. In questo caso la trasmissione è a cura dell’istituzione finanziaria trustee e non di ciascun singolo trust.
Nel caso, invece, in cui il trust sia esso stesso una istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, dovrebbe essere la trust company a fare la trasmissione dei flussi di ciascun trust – così come fanno le Sgr per inviare i flussi degli Oicr non dotati di personalità giuridica – indicando il codice fiscale del trust nel campo MessageRefId; ma il diagnostico non accetta questa modalità.
Assofiduciaria, raccogliendo le istanze di numerose associate, ha segnalato la problematica all’amministrazione finanziaria, seppure per le vie brevi, ma non è probabile che il disguido possa essere risolto in tempo utile per la scadenza del 21 agosto (si veda circolare CRS_TRUST_COM_2017_168 di ieri).
Occorre quindi che ciascun trust si identifichi al sistema telematico Sid, procedura molto complessa. Qui sorge un secondo problema, perché il Sid richiede che il rappresentante legale dell'entità segnalante sia una persona fisica, mentre sarebbe logico indicare i dati del trustee che, di norma, è una società. Per superare l'ostacolo è quindi necessario indicare i dati del rappresentante legale della trust company.
Alcune fiduciarie risolvono il problema trattando come istituzioni finanziarie non soggette all'obbligo di comunicazione anche i trust dei quali non amministrano l'intero patrimonio, raccogliendo le informazioni necessarie dagli altri intermediari che operano per conto del trust.
Va anche ricordato che – anche se dal decreto e dai tracciati dell'Agenzia non risulta esplicitamente – i dati da comunicare per i trust che sono considerati istituzioni finanziarie non hanno per oggetto i singoli conti detenuti dal trust, ma la “partecipazione al capitale di rischio”, cioè l'equity interest, di disponente, beneficiari e guardiano rispetto al fondo in trust ed eventualmente le somme attribuite ai beneficiari (si veda «The CRS Implementing Hanbook», par. 222, tabella 7).
I tempi stretti e le vacanze incombenti fanno pensare che i trustee non riusciranno a rispettare la scadenza. Va detto, però, che le sanzioni per la violazione degli obblighi di invio sono molto miti.
In base all'articolo 9, comma 2 della legge 95 del 2015, nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati si applica una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei 15 giorni successivi.
A parte la possibilità di accedere al ravvedimento operoso (riducendo la sanzione minima ad un nono), è pensabile che un ritardo di 15 giorni nella trasmissione (si utilizza la procedura di cui al punto 3.6 della guida alla compilazione della modulistica) sia tollerato dagli uffici.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 28 dicembre 2015
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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware