Il CommentoAdempimenti

Precompilate Iva, interazione continua per garantirne la validità

Le citicità potrebbero essere in gran parte superate se la procedura non si limiterà a un prospetto mensile

di Raffaele Rizzardi


La logica dei «precompilati fiscali» è di tutta evidenza: l’amministrazione finanziaria conosce già molti elementi che saranno poi sintetizzati dal contribuente nelle dichiarazioni o, ancor prima, nelle liquidazioni periodiche del tributo. Si evita quindi di essere chiamati o di subire una rettifica automatizzata per le difformità poste in evidenza dagli “incroci” con le banche dati. Questa fase di accertamento è definita dall’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 per le imposte dirette e l’articolo 54-bis della legge Iva (Dpr 633/1972).

Il debutto per l’Iva
Con i precompilati, che da quest’anno interesseranno anche l’imposta sul valore aggiunto, l’amministrazione finanziaria propone al contribuente le informazioni rilevanti per la quantificazione dell’obbligazione tributaria, anticipando i controlli e favorendo la compliance del contribuente. Dopo vari slittamenti del termine partirà con le operazioni “effettuate” dal 1° luglio 2020 la predisposizione delle bozze dei registri fatture e acquisti «basata sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente».

La norma dichiara espressamente che questa fornitura di dati verrà fatta in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza online.

Le risposte delle Entrate a Telefisco
Se approfondiamo la questione sulla base delle risposte dell’agenzia delle Entrate a Telefisco 2020, dobbiamo però ridimensionare, almeno al momento, l’utilità di questa procedura, o meglio circoscriverla a quella marea di contribuenti che non hanno collaboratori e svolgono poche operazioni, magari nei confronti di un solo committente. Per le imprese anche non grandi, ma dotate di un software gestionale, ricordiamo che il principale beneficio della fattura elettronica consiste nell’acquisizione continua degli acquisti “recapitati” dallo Sdi (Sistema di interscambio): per loro l’analisi delle bozze rischia di essere un lavoro in più.

I vincoli emersi nel corso dell’incontro sono:
•sebbene la norma dichiari di considerare anche le operazioni transfrontaliere, la risposta è stata negativa, con la motivazione che ora l’esterometro è trimestrale. Ma se anche l’azienda lo compilasse mensilmente, il termine di trasmissione (30 giorni) è successivo a quello di liquidazione dell’Iva;
•le modalità di contabilizzazione del reverse charge non sono idonee a rappresentare l’operazione per il destinatario della fattura, in quanto attualmente può caricare nello Sdi un documento di passaggio interno, oppure procedere con il cartaceo;
•le bozze saranno prodotte nei primi giorni del mese, per consentirne l’elaborazione da parte del contribuente, ma il rischio, se non la certezza, è che così presto ci saranno fatture attive non ancora caricate nello Sdi (consideriamo sia i dodici giorni di quelle immediate e il giorno 15 per le differite) e, a maggior motivo, fatture passive da recapitare;
•per il successivo passaggio alla proposta di liquidazione periodica, il contribuente dovrà inserire nella bozza del registro acquisti la percentuale di detrazione, se diversa da cento.

I possibili correttivi
Su alcuni aspetti sarà possibile intervenire con un cambio di procedura sia nazionale, come annunciato per il reverse charge, che europea, con la futura fattura elettronica a tracciato unionale.

Le altre criticità potrebbero essere in gran parte superate se la procedura non si limiterà a consentire la produzione di un prospetto a cadenza mensile, ma permetterà di interagire in continuo.