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Telefisco 2020 / Gettito anomalo da recapito tardivo delle fatture

La liquidazione dell’Iva di dicembre può aver generato una anomalia da recuperare nel mese di gennaio

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La liquidazione dell’Iva per il mese di dicembre può aver dato luogo ad un gettito anomalo, destinato ad essere recuperato nel successivo calcolo per il mese di gennaio (o secondo trimestre per chi ha questa frequenza di liquidazione).

Il motivo di questa particolarità è dato dalla modifica apportata al Dpr 100/1998, in base alla quale chi riceve una fattura il mese successivo, entro il termine della liquidazione, può portarla in detrazione, ma non a cavallo dell’anno.

Il problema era già emerso lo scorso anno, ma essendo ancora in vigore la fatturazione cartacea, era possibile inserire nell’ultima liquidazione dell’anno di competenza, cioè entro il 16 gennaio, anche le fatture arrivate nei primi giorni del 2019, se non c’era la prova della data di ricezione. Prova che si poteva desumere, ad esempio, dal timbro postale sul retro della fattura spedita senza busta o dalla data dell’e-mail con cui il fornitore trasmetteva la fattura in Pdf.

Nel periodo a cavallo tra il 2019 e il 2020 questa possibilità è venuta meno con la fatturazione elettronica, in quanto nell’ultima colonna della sezione «Fatture e corrispettivi» dell’area riservata dell’agenzia delle Entrate, le fatture passive sono indicate con la data di ricezione.

Esistono due aspetti, verosimilmente sottovalutati, che possono rendere impossibile detrarre l’imposta nell’anno di competenza.

Il primo riguarda le fatture di dicembre, che il sistema carica all’emittente con questa data, ma che recapita al destinatario nell’anno successivo.

Ci vengono segnalati anche casi – sicuramente anomali ma che stanno creando danni ai contribuenti – in cui la fattura per passaggi interni, che vede come cliente e fornitore la stessa partita Iva, viene imputata a debito nel mese di dicembre e viene inserita negli acquisti come ricevuta in gennaio.

Il secondo problema, sicuramente più diffuso, riguarda le fatture differite.

Chi le emette deve indicare una data qualsiasi del mese in cui è avvenuta la consegna, con facoltà di attribuire la data della fine mese, perché se anche l’ultimo Ddt è datato, ad esempio, 15 dicembre, non è dato sapere se ci saranno ulteriori documenti di consegna.

Quindi la fattura differita per le consegne di dicembre può essere emessa indicando convenzionalmente la data di fine mese (31 dicembre), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta (risposta ad interpello del 24 settembre 2019, n. 389).

Questa fattura, se predisposta nei primi giorni del mese successivo per essere sicuri che tutti i documenti di consegna siano stati riepilogati, avrà un effetto asimmetrico:

- l’emittente è a debito di imposta nel mese di dicembre;

- il cliente, essendovi la certezza del recapito in gennaio, potrà detrarre solo in questo mese.

Si verrà così a creare un gettito anomalo, analogo a quello che nel 1993 si era formato con il décalage relativo al primo anno di acquisti intracomunitari.

Gettito che sarà recuperato in gennaio, dove la relativa liquidazione porterà in detrazione sia le fatture di acquisto di dicembre, recapitate l’anno successivo, sia quelle di gennaio, pervenute entro il 16 febbraio.

Questa situazione è compatibile con la direttiva, come interpretata dalla Corte di Giustizia con la sentenza C-152/02 Terra Baubedarf : il diritto di detrazione sorge quando l’imposta è esigibile per il fornitore, ma può essere esercitato solo se il cliente è in possesso della fattura. Per evitare questa sfasatura bisogna che le differite di dicembre vengano chiuse prima della fine del mese, in modo che siano recapitate al cliente entro l’anno.

Abbiamo invece seri dubbi se il recapito nell’anno successivo avviene per i tempi del sistema di interscambio.

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