Controlli e liti

Processo telematico, la chance da non sprecare per la semplificazione

di Andrea Purpura

Con l’estensione alle Commissioni tributarie del Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Lazio, attendendo, poi, il 15 giugno e il 15 luglio per il coinvolgimento, rispettivamente, di Calabria, Sardegna e Sicilia, poi Marche, Val D’Aosta e le Province autonome di Treno e Bolzano, il processo telematico, malgrado la sua facoltatività, si accinge a diventare, ovunque, realtà.
Persisterà l’assenza di un obbligo di ricorso al processo telematico, continuando a trovare applicazione quanto asserito dall’articolo 2.3 del decreto 163/2013 del Mef (Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario) che, così, recita: «La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore».

Si evince che ricorrere al processo telematico divenga obbligatorio soltanto nel caso in cui questo sia stato adottato come modello processuale ab initio, e dunque, sin dall’instaurazione del primo grado di giudizio.

In un’ottica di razionalizzazione e ristrutturazione del sistema giudiziario, tributario nel caso di specie, prevedere che il processo telematico sia un onere, e non un obbligo, fatta eccezione per quanto detto precedentemente, non rappresenta probabilmente una garanzia d’efficacia ma costituisce, pur sempre, un notevole passo in avanti.

L’iter che ha condotto il legislatore a prevedere, e delineare, una siffatta impostazione, per esigenze di spazio non esaminate nel merito, è stato tanto lungo quanto complesso e ha necessitato, com’è normale attendersi, un graduale inserimento all’interno degli ingranaggi e meccanismi di un “sistema giustizia” già oberato e, come la cronaca non esita più volte a ricordare, “intasato”.

Tuttavia, malgrado le difficoltà, buon senso e onestà intellettuale vogliono si ammetta che l’intervento del legislatore in materia è stato necessario perché rispondente ad un bisogno di semplificazione del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente, oltre che di semplificazione burocratica dell’intero sistema.

Inoltre, così facendo, l’Italia si è mostrata certamente al passo con i tempi, mostrando di non aver nulla da invidiare al altri paesi che già da tempo portano avanti una campagna di “evoluzione tecnologica” del sistema giudiziario; basti pensare alla Germania che già nel 2003 aveva provveduto ad introdurre la figura del decreto ingiuntivo telematico, o all’Inghilterra dove, il programma Mco (Money claim online), riscontrò un un enorme successo sin dalla sua introduzione, dando la possibilità a ciascun cittadino di compilare un modello preimpostato di decreto ingiuntivo (fino ad una somma pari a 150 euro), inoltrarlo all’ufficio giudiziario che, da parte sua, avrebbe provveduto a notificarlo (elettronicamente) al relativo debitore.

In un quadro siffatto, sapere che il processo telematico tributario stia per diventare, ovunque in Italia, una reale opzione per professionisti e contribuenti, continua a rappresentare senza dubbio una grande occasione di semplificazione, e snellimento, dell’intero apparato giudiziario, ma sia chiaro che potrà avere reale, e duraturo, successo, soltanto con una adeguata campagna di sensibilizzazione portata avanti dall’Ufficio nelle sedi opportune.

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