Controlli e liti

Processo in videoudienza, il link arriva alle parti via mail

Il Mef mette a punto il nuovo decreto. Resta il nodo della presenza del giudice in aula, cui serve l’ok Asl

Il rischio è la paralisi del processo tributario. Perché se da una parte il Dl 28/2020 chiarisce che la videoudienza deve essere diretta dal giudice presente nell’ufficio giudiziario, dall’altra il Dl 18/20 prevede, sostanzialmente, che senza un preventivo via libera dell’autorità sanitaria regionale le commissioni provinciali e regionali devono restare chiuse.

Un aspetto di non poco conto, considerati anche i dissensi dell’Associazione nazionale magistrati tributari sull’obbligatorietà della presenza del giudice nelle aule, prevista dall’articolo 3 del Dl 28/20 che ha integrato la lettera f) del comma 7. Il nodo è nell’articolo 83, comma 6 del Dl 18/2020, che impone ai capi dell’ufficio giudiziario di sentire le Asl - per il tramite del presidente della Regione e del Consiglio dell’ordine degli avvocati - al fine di adottare le misure organizzative necessarie per il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal ministero della Salute. Allo stato, solo una parte dei presidenti di Commissione ha avviato l’interlocuzione richiesta dalla norma. Quindi, fino a quando l’autorità sanitaria non ritiene idonea la sede della Commissione, è inibito l’accesso agli immobili per la celebrazione delle udienze.

I temi da chiarire
Una questione da chiarire, soprattutto perché il Mef ha inviato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt), presieduto da Antonio Leone, il nuovo decreto sulla videoudienza da remoto, con le modifiche apportate a seguito delle valutazioni espresse dalla commissione informatica del Cpgt lo scorso 29 aprile. I tempi sono stretti, considerato che invece il Csm per l’emergenza Covid-19 ha dettato le linee guida per la videoudienza già l’11 marzo scorso.

Ma veniamo alle regole previste dal nuovo decreto. Sotto il profilo tecnico-operativo il Mef conferma l’applicativo Skype for Business, invece che il più innovativo Teams utilizzato nel civile e penale. Il decreto prevede che la decisione del presidente di svolgere la videoudienza è comunicata alle parti a mezzo pec. Prima dell’udienza la segreteria della Commissione invia una mail ordinaria, all’indirizzo previamente comunicato dalla parte, contenente il link di collegamento da remoto per la partecipazione alla videoudienza. In caso di mancato funzionamento del collegamento, il presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinarlo, rinvia la videoudienza disponendo che sia data comunicazione alle parti. Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto digitalmente dal presidente e dal segretario. Qualora non fosse possibile apporre la sottoscrizione digitale, il segretario effettua la copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e lo inserisce nel fascicolo informatico d’ufficio, dopo aver apposto la propria firma digitale.

Notifiche e depositi
Novità anche sul fronte di notifiche e depositi telematici. La direzione tributaria del Mef ha inoltrato linee guida a tutte le commissioni per dare attuazione all’articolo 29 comma 1 del Dl 23/2020. La misura prevede che tutti gli adempimenti in modalità cartacea siano sostituiti dall’utilizzo degli strumenti telematici, al chiaro scopo di favorire il contenimento dell’emergenza Covid-19.

L’articolo 29 rende inoltre obbligatoria la procedura telematica anche per ottenere la copia autentica della sentenza impugnata in Cassazione (articolo 369 del Codice di procedura civile ) che le segreterie delle Ctr non rilasciano più già da giorni. Il difensore deve scaricare la sentenza dal Sigit e attestarne la conformità all’originale. Il difensore dovrà poi scaricare l’attestazione della segreteria previo deposito dell’istanza nel Sigit, certificarne la conformità e depositare tale documento in Cassazione unitamente al ricorso.

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