Il decreto “cura Italia” non elimina del tutto l’interesse ad agire nel giudizio incidentale di sospensione (articolo 62), anche se la tutela cautelare nel processo tributario può incontrare qualche difficoltà.

La normativa emergenziale non pare escludere il rischio di essere sottoposti ad esecuzione forzata oltre che a misure cautelari e conservative. Questo si può desumere oltre che dall’interpretazione dell’articolo 68, anche dal tenore letterale dell’articolo 67 del decreto legge 18/2020 (convertito dalla legge 27/2020).

L’articolo 67 dispone la sospensione dei soli termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione, ma non la sospensione delle “attività”, come confermato anche dalla circolare 11/E. L’ultimo comma, nel sospendere l’attività di notifica delle cartelle, sembrerebbe confermare l’eccezione alla regola.

È vero che le Faq dell’agenzia delle Entrate-Riscossione prevedono la sospensione delle azioni esecutive/cautelari nel periodo 9 marzo- 31 maggio. Tuttavia, la circolare 10/E dell’agenzia delle Entrate, attraverso un’applicazione estensiva delle disposizioni processual-civilistiche, ha stabilito che fanno eccezione alla disciplina del rinvio d’ufficio delle udienze (articolo 83, comma 1) i procedimenti cautelari aventi ad oggetto l’esecuzione degli atti impugnati, l’esecutività delle sentenze e l’adozione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo. Un’affermazione, questa, che di fatto lascia sottesa la possibilità di procedere con azioni esecutive e cautelari.

Quindi, resta teoricamente possibile che l’agente della Riscossione avvii azioni esecutive o disponga fermi ed ipoteche nel periodo di sospensione e, comunque, laddove si volesse essere realistici, a partire dal 1° giugno. Si pensi, ad esempio, alle procedure esecutive/cautelari già avviate prima del 9 marzo, agli avvisi di intimazione notificati a dicembre dopo la sentenza di primo grado o ad un’intimazione a pagare entro cinque giorni notificata dal 1° giugno.

L’iter del giudizio
Il giudizio incidentale di sospensione può seguire un percorso diverso a seconda che sull’istanza di sospensione provveda, con ordinanza, il Collegio in camera di consiglio, sentite le parti oppure, nei casi di eccezionale urgenza, il Presidente con decreto adottato inaudita altera parteche conserva efficacia sino alla data di emissione dell’ordinanza collegiale.

La legge fissa solo un termine di 180 giorni entro cui deve essere decisa la domanda cautelare. Il termine è legato alla natura esecutiva dell’accertamento ed è “garantista” nelle sole ipotesi in cui opera la sospensione dell’esecuzione forzata da parte degli agenti della riscossione prevista dall’articolo 29 del Dl 78/2010.

L’assenza di una pronuncia resa inaudita altera parte potrebbe creare un vulnus alla tutela cautelare nelle ipotesi in cui non opera la sospensione dell’esecuzione (sussistenza di elementi integranti il fondato pericolo per la riscossione e adozione di azioni cautelari e conservative a tutela del creditore, ex articolo 29, lett. b) e nelle fasi successive al primo grado di giudizio (articoli 52, 62-bis e 65, comma 3-bis del Dlgs 546/92).

Il giudizio in fase emergenziale
Ora, in una situazione di emergenza, nei casi di eccezionale urgenza, è auspicabile l’esercizio del potere cautelare anticipatorio - appena descritto - da parte del Presidente della commissione.

Da un lato, infatti, lo svolgimento collegiale in camera di consiglio data la necessità di “sentire le parti” implica la loro presenza fisica e, quindi, l’adozione delle misure organizzative volte a garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie con tempi organizzativi più lunghi. Dall’altro lato, la legge di conversione non sembra prevedere lo svolgimento da remoto delle sedute camerali partecipate e - pur ammettendone la possibilità - attraverso un’interpretazione estensiva della lettera f )dell’articolo 83, i tempi di attuazione rischierebbero di vanificare le esigenze cautelari.

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