Il percorso di digitalizzazione del processo tributario, ad oggi completato per quanto concerne la fase di notifica e deposito degli atti processuali, accelera i tempi sulla possibilità di svolgere le udienze da remoto stante il perdurare dell’emergenza sanitaria in atto.
È notizia di questi giorni l’emanazione di un decreto direttoriale da parte del Mef che indica strumenti e modalità per lo svolgimento dell’udienza a distanza, trasmesso all’organo di autogoverno della magistratura tributaria (Cpgt) per l’acquisizione del previsto parere (non vincolante). A tal proposito è opportuno ricordare che la previsione dell’udienza a distanza era già stata introdotta nel pacchetto della cosiddetta “pace fiscale” dall’articolo 16 del Dl 119/2018 , poi convertito dalla legge 136/2018, il quale ne disciplina in modo puntuale la procedura ma vincolandone l’operatività all'emanazione di successivi provvedimenti direttoriali , sentiti il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e l’Agenzia per l’Italia Digitale, al fine di individuare le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e la conservazione della visione delle relative immagini.
In particolare la procedura di cui al citato articolo 16 prevede che la partecipazione delle parti all’udienza pubblica (prevista dall’articolo 34 del rito tributario) possa avvenire a distanza :
1) su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo;
2) attraverso un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore o dall'ufficio;
3) con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza.
L’emergenza sanitaria in atto ha interrotto il percorso ordinario e attuativo di tale disposto normativo dovendo il Mef crearne un altro che fosse in grado di recepire in tempi brevi quanto previsto dal legislatore con l’articolo 83 Dl 18/2020 convertito nella Legge 27/2020.
In particolare, il comma 3 del citato articolo 83 prevede che la sospensione dei termini processuali non opera, in genere, per tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti ed al comma 7 conferisce facoltà ai capi degli uffici giudiziari di adottare misure per contrastare l’emergenza epidemiologica fra cui: la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 (lettera g), lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (lettera h), la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto (lettera f). In tale ultima ipotesi, specifica il legislatore, lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti e, prima dell’udienza, il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.
All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni deve essere dato atto nel processo verbale. Con il Dl 28/2020del 30 aprile, in vigore dal 1° maggio, il legislatore ha ulteriormente modificato la lettera f) prevedendo che in caso di udienza da remoto la stessa «deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario».
È opportuno ricordare che le prescrizioni dell’articolo 83 si applicano anche al processo tributario in virtù della previsione del successivo comma 21. Pertanto, la previsione della lettera f) sta per essere attuata dal Mef per ciò che concerne il processo tributario con l’emanando decreto. Da quanto emerso negli ultimi giorni le udienze durante il periodo emergenziale potranno essere svolte mediante collegamenti da remoto utilizzando il software Skype for Business su impulso del Presidente o del giudice monocratico (si veda l’articolo su NT+ Fisco) . La differenza principale che emerge ictu oculi fra il regime “ordinario” della videoudienza ( articolo 16 del Dl 119/2018) e quello “emergenziale” ( articolo 83 , comma 7, lettera f, del Dl 18/2020) è costituita dall’impulso di parte per il primo e del Presidente per il secondo.
In considerazione dell’illustrato quadro normativo e con riferimento alle previsioni di cui all’articolo 83 Dl 18/2020 il “regista” dell’emergenza per l'attività giurisdizionale è il Capo dell’Ufficio giudiziario, figura ricoperta nella giurisdizione tributaria dal “primo” Presidente di ogni Commissione Tributaria.
Nella prassi la soluzione più praticata , fra il “ventaglio” delle soluzioni disponibili, sembra essere quella del rinvio della causa a nuovo ruolo dopo il 30 giugno 2020 (lettera g). Va tuttavia considerato che l’esigenza cautelare deve essere preservata stante la previsione del comma 3 e la contemporanea non sospensione dell’attività di riscossione ma solo dei termini ( articoli 67 e 103 del Dl18/2020). In siffatta ipotesi il Presidente potrà quindi utilizzare , qualora non possa essere garantito lo svolgimento dell'udienza cautelare ( che in rito prevede comunque l’audizione delle parti) o in presenza fisica e nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione e sicurezza o lo strumento “sostitutivo” dello scambio e del deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (lettera h) ovvero quello della lettera f) mediante proposta dell’udienza a distanza nel rispetto delle prescrizioni tecnico-operative dell'emanando provvedimento direttoriale.
Giova ricordare, altresì, che nel rito tributario vi è l’ulteriore strumento della sospensione cautelare “ inaudita altera parte” (articolo 47 comma 3, 52 comma 4 , articolo 62-bis comma 3, articolo 65 comma 3-bis) con la quale il Presidente può in caso di eccezionale urgenza disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del Collegio.

