Diritto

Professionisti, no alla prededuzione del credito senza concordato

La sentenza 4710/2021 della Cassazione: la presentazione della domanda non basta se la procedura non si apre

di Patrizia Maciocchi

La presentazione della domanda di concordato non basta al commercialista per ottenere la prededuzione del credito se la procedura non si apre perché la società, poi fallita, rinuncia. La Cassazione (sentenza 4710/2021) torna sulla prededucibilità dei crediti sorti in funzione della procedura concorsuale. E nega il riconoscimento del beneficio a causa del passo indietro dell’impresa che aveva determinato la chiusura della procedura prima dell’ammissione.

Una limitazione rigida della prededuzione, in linea con la sentenza 639/2021, ma in contrasto con la decisione 25471/2019, nella quale i giudici di legittimità - accogliendo il ricorso di uno studio associato di commercialisti - avevano dettato un principio di segno diverso, aprendo alla prededucibilità anche in caso di inammissibilità della domanda di concordato con pronuncia di fallimento. Un verdetto nel quale veniva riconosciuta la prededuzione ai commercialisti che, oltre a redigere il piano di concordato, avevano predisposto l’attestazione. Circostanza considerata utile per i creditori della società, per non aver ritardato l’apertura del fallimento. A confermare la prededucibilità anche l’ordinanza 7974/ 2018 che, con il criterio “guida”, considerato risolutivo, della strumentalità-funzionalità della prestazione svolta, prescindeva anche dall’utile perseguito per la massa dei creditori.

Con la sentenza 4710/2021 la Cassazione esclude invece il beneficio per la predisposizione del piano - la sola attività per la quale si chiedeva la prededuzione - in favore del professionista consulente anche nel contenzioso tributario e assistente nel deposito del ricorso sottoscritto da debitore. Per i giudici, a fronte della rinuncia dell’azienda, non poteva considerarsi vincolante, ai fini della prededucibilità, neppure il riconoscimento del credito da parte della società.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©