Adempimenti

Pubblicità e ricerca, i modelli recuperano le spese deducibili

immagine non disponibile

di Giorgio Gavelli

La stagione delle dichiarazioni dei redditi entra nel vivo. Con una complicazione in più rispetto agli anni scorsi: conciliare le nuove disposizioni in materia di bilanci con quelle di carattere fiscale.

Uno dei tempi più rilevanti di quest’anno è sicuramente quello delle spese di pubblicità e di ricerca. Le spese sono state eliminate dal bilancio in applicazione delle nuove regole contabili ma possono essere fiscalmente recuperate in dichiarazione, tanto ai fini Ires quanto ai fini Irap. Questo è uno dei principali effetti a livello dichiarativo delle modifiche al Codice civile imposte dal decreto legislativo 139/2015, nel caso specifico dal nuovo testo dell’articolo 2426, comma 1, numero 5).

A partire dai bilanci 2016 non è più consentita la capitalizzazione delle spese di ricerca e di pubblicità, che vanno quindi spesate a conto economico nell’esercizio di competenza. Poiché le novità si applicano retroattivamente, le spese in corso di capitalizzazione alla chiusura del bilancio precedente a quello di prima applicazione delle nuove regole vanno eliminate contabilmente, con contropartita preferibile sugli utili portati a nuovo o a una riserva libera di utili presente nel patrimonio netto. Questo a meno che:

i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati non soddisfino i requisiti stabiliti per i costi di impianto e ampliamento (paragrafi 41-43 del principio Oic 24 ), nel qual caso la riclassificazione evita l’eliminazione (ipotesi non ricorrente);

i costi di ricerca precedentemente capitalizzati non soddisfino i criteri per essere riclassificati tra i costi di sviluppo (paragrafo 49), mantenendo, quindi, la propria iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali (caso piuttosto frequente).

Fiscalmente, i costi cancellati contabilmente non cessano di essere deducibili, in quanto l’articolo 13-bis, comma 7, del Dl 244/2016 prevede che per i costi imputati a conto economico in precedenti esercizi e non più capitalizzabili «resta ferma ... la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti». Ciò significa che, per le poste in parola, la deduzione fiscale prosegue secondo la ripartizione temporale precedente, per cui, in presenza delle condizioni richieste dal principio contabile Oic 25 (ragionevole previsione di redditi imponibili capienti), all’eliminazione dei costi non più capitalizzabili si affianca l’iscrizione delle relative imposte anticipate. Tuttavia, la cancellazione in bilancio rende necessario, ai fini della deducibilità, il “ripescaggio” delle quote di ammortamento di queste spese in dichiarazione dei redditi, tramite variazione in diminuzione da effettuarsi sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Irap.

I modelli dichiarativi non aiutano in questa operazione, poiché le istruzioni al quadro RF e al modello Irap non ne fanno cenno. In assenza di chiarimenti, si ritiene che i righi più adatti per rilevare queste variazioni siano il rigo RF43 (la cui intestazione fa specifico riferimento all’articolo 108 del Tuir) per la dichiarazione dei redditi e il rigo IC57 (codice residuale 99) per l’Irap.

Invece, le istruzioni sono abbastanza chiare nel richiedere da quest’anno la compilazione del quadro RV ogni volta che l’applicazione dei nuovi principi Oic determina un disallineamento tra valore contabile e valore fiscale dell’elemento patrimoniale. La colonna 3 dei vari righi, che sino allo scorso modello Unico era riservata ai soggetti Ias, in questo modello è riferita anche ai soggetti cui si applica il decreto legislativo 139/2015 (va riportato il codice 3) e le istruzioni avvertono che «qualora, in sede di prima applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali, il valore civile del bene risulti variato rispetto a quello finale dell’esercizio precedente, nella colonna 5 deve essere indicato il nuovo valore di bilancio risultante dalla transizione ai nuovi principi contabili». Nel caso delle spese di ricerca o di pubblicità eliminate contabilmente il nuovo valore di bilancio è pari a zero, mentre il valore precedente (richiesto a colonna 4) è quello riportato nell’ultimo bilancio chiuso prima dell’applicazione delle nuove regole. Tale importo costituisce anche il valore fiscale di apertura (colonna 10) che viene decrementato della variazione in diminuzione operata, in modo da ottenere un valore finale (colonna 13) pari all’importo residuo da spesare fiscalmente nei successivi periodi d’imposta.

L’ESEMPIO

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©