Remissione in bonis, i limiti per l’invio entro il 30 novembre
Istituto applicabile anche alle opzioni per consolidato e trasparenza fiscale. Il rimedio vale soltanto per le dimenticanze e non per i ripensamenti
La remissione in bonis (articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012), la cui scadenza più ravvicinata è il prossimo 30 novembre, consente di rimediare alle opzioni fiscali mancate, ma in tanti casi è disapplicata per via di interpretazioni restrittive dell’Agenzia e, comunque, anche dove ammessa, richiede specifiche condizioni.
Le condizioni
Per accedere alla sanatoria, l’errore non deve essere già stato contestato dal fisco e non devono essere stati iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative ad eccezione di quelle aventi ad oggetto comparti impositivi diversi da quelli cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale che non possono quindi essere ritenuti ostativi alla possibilità di avvalersi della disposizione in oggetto attraverso la successiva trasmissione della comunicazione o l’assolvimento dell’adempimento fiscale richiesto (circolari 38/E/12 e 180/98). Inoltre, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per l’invio della comunicazione o per l’adempimento formale propedeutici alla fruizione del regime opzionale richiesto. Verificate tali condizioni, è necessario:
• eseguire l’adempimento/la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia la prima dichiarazione dei redditi o Iva il cui termine di presentazione scade dopo quello previsto per effettuare la comunicazione, senza tener conto dei 90 giorni previsti dall’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/98;
• versare con codice tributo «8114» la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997, attualmente 250 euro, con modello F24 Elide, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti (risoluzione 42/E/2018).
In relazione alle imposte sui redditi, quindi, la scadenza del prossimo 30 novembre diventa il termine per effettuare la remissione in bonis relativa agli adempimenti e alle comunicazioni omesse da dicembre 2021.
L’ambito oggettivo
Secondo l’Agenzia, la remissione in bonis non è utilizzabile se la mancata comunicazione non deriva da una dimenticanza, ma da una scelta. In sostanza, non sarebbe ammesso il ripensamento. Esempi in questo senso sono la negazione della possibilità di applicare la cedolare secca avendo già versato l’imposta di registro (circolare 47/E/2012) o l’accesso agli incentivi previsti dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 per i lavoratori impatriati (circolare 33/E/2020).
Rientrano, invece, ad esempio, nella sanatoria le opzioni per il consolidato fiscale (articoli 117 e e seguenti del Tuir), per la trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 del Tuir), o l’opzione per il regime dei neo-domiciliati (articolo 24-bis del Tuir).
Bonus casa e superbonus
A seguito della circolare 33/E dello scorso 6 ottobre, la remissione in bonis è ora ammessa anche per la mancata trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative a bonus edilizi (articolo 121 del Dl 34/2020). In presenza di tutti i requisiti e a condizione che non siano state avviate attività di controllo in riferimento alla spettanza della detrazione, quindi, per le spese sostenute nel 2021 o per le rate residue delle spese del 2020, l’invio della comunicazione può essere effettuato entro il 30 novembre versando contestualmente la sanzione di 250 euro con F24 Elide. La risoluzione 58/E/2022 ha chiarito le modalità di compilazione del modello.
Nell’ambito delle cessioni dei bonus casa e del superbonus, la remissione in bonis è utilizzabile quando si è mancata la scadenza ordinaria per comunicare l’opzione relativa alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue delle spese sostenute nel 2020. Il termine è sempre il 30 novembre per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (non è stato chiarito il termine per i “non solari”).
La remissione in bonis è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto alle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata e viziata da errori sostanziali (ad esempio, il codice fiscale del cedente).
GLI ESEMPI
Il caso
Un privato, per un contratto di locazione abitativa con durata triennale dal 1° dicembre 2020, in cedolare, ha comunicato al conduttore la revoca dell’opzione dal 1° gennaio 2021 omettendo l’invio alle Entrate e il versamento dell’imposta di registro.
La soluzione
La remissione in bonis è applicabile. È necessario inviare il modello RLI entro il prossimo 30 novembre, versare la sanzione di 250 euro e l’imposta di registro annuale oltre interessi e sanzioni con ravvedimento.
Il caso
Un ingegnere, beneficiario delle agevolazioni ex articolo 16 del Dlgs 147/2015 per i lavoratori impatriati dal 2020, ha omesso di formulare la richiesta al proprio datore di lavoro al rientro in Italia e non ne ha dato evidenza in Redditi 2021.
La soluzione
Trattandosi di un regime opzionale, non vi sono le condizioni per accedere alla remissione in bonis per il 2020 e il 2021. Si può comunque fruire del regime agevolato per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile.
Il caso
Gamma ha omesso di esercitare l’opzione per l’accesso al regime del consolidato fiscale per il triennio 2021-23 in occasione della presentazione del modello Redditi 2021. Ha calcolato la base imponibile consolidata e ha liquidato l’Ires dovuta.
La soluzione
La mancata opzione può essere sanata versando la sanzione di 250 euro e presentando il quadro OP di Redditi 2022 indicando: nella colonna 3 il codice «1»; nella colonna 4 il codice «2 secondo periodo».
Il caso
La società Delta ha omesso di barrare nel campo RS106 della modello Redditi SC 2021 relativo all’anno 2020 la casella 4 riferita all'indicazione del possesso degli oneri documentali in materia di transfer pricing.
La soluzione
Si può comunicare in ritardo il possesso della documentazione (entro il 30/11/2022), purché la società abbia predisposto la documentazione, con firma elettronica e marca temporale, entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria per l’invio di Redditi SC.