Imposte

Ricerca e sviluppo, credito d’imposta da ragguagliare ad anno

di Giacomo Albano

Credito d’imposta ricerca e sviluppo da ragguagliare ad anno per i soggetti che, per effetto di modifiche all’esercizio sociale, si trovano ad avere dei periodi d’imposta di durata inferiore ai dodici mesi. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione 121/E emanata ieri, con cui l’agenzia delle Entrate analizza le modalità di calcolo del credito d’imposta nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario modifichi l’esercizio sociale nel periodo di vigenza dell’agevolazione.

La risoluzione fa l’esempio di una società che nel corso del 2015 anticipa la chiusura dell’esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, così determinando, nello stesso anno, due distinti periodi di imposta: il primo dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2015 ed il secondo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016.

Il dubbio deriva dalla circostanza che, da un lato, il credito di imposta spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (che sarebbe il periodo 1° gennaio-31 agosto 2015) e, dall’altro, è commisurato alle spese eccedenti rispetto alla media delle spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (media che quindi comprenderebbe il periodo 1° gennaio-31 agosto 2015).

Secondo le Entrate, considerato che il credito di imposta spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, il primo periodo agevolabile è quello compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015. Sempre nell’esempio contenuto nella circolare, i costi ammissibili sostenuti nel primo periodo agevolato vanno confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti negli “ordinari” periodi 2012, 2013 e 2014.

Trattandosi di periodi d’imposta non omogenei, la media del triennio precedente va ragguagliata al minor periodo di otto mesi per renderla confrontabile con il periodo agevolato. A partire dal periodo successivo non ci sarà invece bisogno di effettuare il ragguaglio.

Le conclusioni della risoluzione sono condivisibili e non scontate se si pensa che con riferimento al bonus per i nuovi investimenti (cosiddetto « Guidi Padoan», Dl 91/2014), non era prevista la possibilità di ragguagliare la media degli investimenti pregressi, nonostante l’agevolazione spettasse con riferimento agli investimenti effettuati nell’arco di un solo semestre.

Inoltre, il documento di prassi riconosce alle imprese che abbiano considerato come primo periodo di imposta agevolato quello che inizia il 1° settembre 2015 la possibilità di “recuperare” l’annualità presentando una dichiarazione integrativa.

Da ultimo, la risoluzione chiarisce che l’arco temporale dell’agevolazione non può eccedere complessivamente sei periodi di imposta. Pertanto, relativamente all’ultimo periodo agevolabile 1° settembre 2020-31 agosto 2021 (in corso al 31 dicembre 2020), il credito di imposta spetterà solo per gli investimenti effettuati nei primi quattro mesi. Anche in questo caso occorrerà procedere al ragguaglio della media storica di riferimento.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 121/E/2017

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