Rimborso Iva, è nullo il diniego se il credito non viene contestato
Per la Cgt Puglia 1965/23/2023 non rileva l’inosservanza degli adempimenti di carattere formale
Il diritto alla detrazione o al rimborso dell’Iva è fondato su requisiti sostanziali, di effettività e liceità dell’operazione sottostante, quindi le violazioni di obblighi di carattere formale, quali fatturazione, registrazione e dichiarazione, non ne pregiudicano l’esercizio. È questo il principio espresso, nel solco della consolidata giurisprudenza, con la sentenza n. 1965/23/2023 dalla Cgt Puglia (presidente D’Andrea, relatore Schilardi).
La vicenda prende le mosse dall’emissione di un provvedimento...