Imposte

Risanamento societario, test sul capitale dopo l’aumento

Risposta 622 sul carried interest: l’investimento dell’1% dei manager si calcola sul nuovo patrimonio

di Marco Piazza

Per stabilire se gli utili e i capital gain derivanti dalle azioni con diritti patrimoniali rafforzati emesse in seguito alla ricapitalizzazione di una società interessata da un piano di risanamento costituiscano redditi di natura finanziaria la redditività minima che deve essere riservata agli altri investitori va calcolata sul capitale investito in sede di ricapitalizzazione e sugli ulteriori eventuali investimenti, senza comprendere anche gli investimenti fatti in precedenza e definitivamente perduti a causa della crisi aziendale.

Il chiarimento è contenuto nella risposta 622 del 2021 riguardante l’interpretazione dell’articolo 60 del Dl 50 del 2017. Questa norma individua alcuni requisiti minimi in presenza dei quali si presume per legge (quindi senza che siano necessari ulteriori indicatori che dimostrino, in altro modo, l’interesse dei manager a condividere con gli altri partecipanti i rendimenti e rischi dell’investimento) che i proventi (utili e plusvalenze) degli strumenti finanziari sottoscritti da manager e amministratori costituiscano redditi di natura finanziaria e non redditi di lavoro.

Si tratta, in sintesi, dei seguenti requisiti:

a) che l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori comporti un esborso effettivo pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo effettuato;

b) la postergazione del riconoscimento del carried (reddito spettante al titolare del “diritto rafforzato”) rispetto all’hurdle rate minimo (una predefinita redditività minima del capitale investito dagli altri soci o partecipanti);

c) la detenzione dell’investimento per un periodo minimo di cinque anni.

La particolarità del caso illustrato nell’interpello è che le azioni riservate ai manager (categoria B, prive di diritti amministrativi, ma con diritti patrimoniali rafforzati) sono state istituite in esito ad un piano di risanamento della società emittente che ha comportato l’azzeramento dell’investimento iniziale degli altri soci (pari a circa 41 milioni di euro) e la ricostituzione del capitale (2,4 milioni).

L’agenzia delle Entrate ha, in sostanza, confermato che ai fini della postergazione del reddito spettante ai manager (condizione sub. b), il reddito minimo che deve essere prioritariamente riconosciuto agli altri investitori deve essere calcolato basandosi sul loro investimento post riorganizzazione (2, 4 milioni) e non su quello precedente già azzerato. Dalla risposta si desume che lo stesso ragionamento deve essere fatto per verificare la condizione sub a): che l’investimento fatto dai manager sia almeno pari all1% del capitale complessivamente investito (nel caso specifico, 180mila euro, pari al 7,5% del nuovo capitale di 2,4 milioni).

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