Adempimenti

Ritenute post sisma in cerca di istruzioni

di Barbara Massara

L’Inps gestirà il versamento rateale delle ritenute sospese dei propri dipendenti e pensionati residenti in una regione del Centro Italia interessate dai sisma che si sono verificati negli anni 2016 e 2017. Lo ha comunicato l’istituto di previdenza con il messaggio 1662/2019 , in occasione della prossima ripresa dei versamenti che l’articolo 1, comma 991, della legge 145/2018 ha spostato al 1° giugno.

L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, dà seguito a quanto previsto dall’articolo 48 del decreto legge 189/2016, in base al quale «su richiesta del lavoratore subordinato o assimilato la ritenuta d’imposta può essere operata anche dal sostituto d’imposta».

Nel messaggio l’Inps illustra la procedura che i propri dipendenti e pensionati dovranno seguire affinché sia l’Istituto a trattenere e versare per loro conto le imposte sospese negli anni 2016 e 2017, che potranno suddivise in massimo 120 rate di pari importo.

A tale fine l’Inps anticipa l’introduzione di un nuovo applicativo web, che sarà disponibile da domani, tramite il quale gli interessati presenteranno istanza direttamente con il proprio Pin dispositivo o attraverso gli intermediari abilitati all’assistenza fiscale.

Nella richiesta dipendenti e pensionati Inps dovranno indicare l’ammontare complessivo delle imposte che sono state oggetto di sospensione, comprese quelle gestite da altri sostituti, distinte per anno (2016 e 2017) e per tipologia di tributo, nonché specificare il numero delle rate prescelte.

Il termine di presentazione dell’istanza è fissato al 31 maggio 2019 e consentirà di utilizzare il numero massimo di rate pari a 120. Non è preclusa la possibilità di presentare la domanda successivamente, ma in questo caso, precisa l’Inps, il numero delle rate sarà proporzionalmente ridotto e comunque rimarrà a carico dell’interessato il versamento «delle ritenute riferite a periodi precedenti l’istanza».

L’istituto di previdenza in pratica offre ai propri sostituiti la disponibilità a sostituirsi agli stessi nel versamento delle imposte sospese, sebbene la norma così come scritta, lascia il dubbio sul fatto che in caso di richiesta del lavoratore il sostituto sia o meno obbligato a darvi seguito e quindi a operare e versare le ritenute.

In occasione del sisma Abruzzo del 2009, unico precedente in cui era stata prevista la possibilità che fosse il sostituto a occuparsi della ripresa dei versamenti, nella circolare 44/2010 l’agenzia delle Entrate precisò che si trattava di una facoltà e non di un obbligo per il sostituto.

Nonostante questo dubbio sia stato già sollevato (si veda il Quotidiano del Lavoro del 3 gennaio 2019), non sono ancora pervenuti dalle Entrate chiarimenti al riguardo, che sono divenuti urgenti, considerata la prossima scadenza e l’imponente attività che questo obbligo potrebbe comportare per i sostituti coinvolti.

Le modalità di effettuazione dei versamenti erano invece state spiegate nel parere di consulenza giuridica 5 del 21 dicembre 2018, secondo cui si devono utilizzare gli ordinari codici tributo delle ritenute.

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