Controlli e liti

Rottamazione-ter, senza indicazione scattano in automatico le 10 rate

immagine non disponibile

di Luigi Lovecchio

Da ieri è possibile inibire nuove procedure esecutive e cautelari e bloccare i pignoramenti in corso. In anticipo sui tempi sono stati infatti pubblicati sul sito di agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) i modelli di istanza da utilizzare per chiedere la rottamazione ter, ex articolo 3 del Dl 119/2018. La scadenza per la presentazione è il 30 aprile 2019. La domanda può essere inviata via pec oppure presentata presso gli sportelli dell’agente della riscossione, con allegata copia del documento di identità del debitore. I modelli pubblicati sonodue: DA-2018, per la generalità dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e DA-2018-D per i carichi aventi ad oggetto le risorse proprie dell’Ue (ad esempio l’Iva all’importazione).

La modulistica ricalca in gran parte quelle approvate in occasione delle precedenti edizioni, con alcune novità. Tra queste si segnala quella riferita alla scelta delle rate. Si ricorda al riguardo che il pagamento del dovuto può avvenire in un massimo di 10 rate, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Le istruzioni alla compilazione avvertono che in caso di omessa indicazione da parte del debitore del numero di rate, si presume la scelta di 10 rate, salva la facoltà di pagare tutto in una unica soluzione.

Nelle precedenti procedure era stata preferita la decisione opposta, poiché si presumeva l’opzione per la rata unica. La modifica è pienamente condivisibile, in quanto ispirata al favor verso il debitore. Chi dimentica di precisare il numero di rate dunque si ritroverà in default nella massima dilazione possibile, ma potrà sempre decidere di pagare tutto subito. Resta confermato che in caso di scelta di un numero di rate maggiore di quello di legge, l’Ader procederà d’ufficio a riportarle al massimo consentito.

Un’altra importante novità, segnalata nelle prime Faq dell’Ader, riguarda i rapporti con le dilazioni pendenti. In proposito, si ricorda che con la presentazione dell’istanza si sospendono tutte le rate in scadenza fino al 31 luglio 2019 (scadenza prima quota della rottamazione).

A differenza che in passato, tuttavia, non sarà più consentito ripristinare la dilazione in corso alla data di trasmissione dell’istanza di definizione agevolata non pagando la prima tranche di rottamazione. Nella normativa di riferimento è infatti precisato che al 31 luglio 2019 tutte le dilazioni pregresse aventi ad oggetto carichi rottamati sono revocate ope legis, a prescindere dalla circostanza che si versi o meno la rata della definizione. Non è chiaro a questo punto in quali casi sia possibile riattivare le rateazioni precedenti che sono semplicemente sospese con la presentazione dell’istanza. Una prima ipotesi potrebbe essere quella della revoca della domanda entro il 30 aprile 2019. Si ritiene infatti che come già chiarito nel recente passato l’istanza può sempre essere ritirata entro il termine per la presentazione. Un’altra ipotesi potrebbe essere quella del rigetto dell’istanza comunicato dall’agente della riscossione entro il 30 giugno 2019. In entrambi questi casi, dunque, deve ritenersi che la dilazione pendente alla data di trasmissione della domanda possa sempre essere riattivata, atteso che l’accesso alla definizione agevolata non era valido.

L’immediata trasmissione della domanda consente inoltre di bloccare l’attivazione di nuove procedure esecutive e/o cautelari. I fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti, tuttavia, rimangono. L’istanza inoltre sospende anche i pignoramenti in corso, salvo quelli per i quali si sia tenuto l’incanto con esito positivo. Anche su questo punto vi è una importante novità. Nelle altre versioni della rottamazione era previsto che il pignoramento presso terzi non potesse essere interrotto dalla presentazione della domanda qualora il terzo avesse già reso la dichiarazione di essere debitore nei confronti del soggetto iscritto a ruolo. Nell’attuale formulazione legislativa, invece, non vi è alcuna menzione del pignoramento presso terzi. Ne dovrebbe conseguire che la domanda interrompe anche tale procedura esecutiva, qualora la stessa non si fosse già esaurita.

L’esempio di compilazione

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©