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Case di cura, esenzione Iva anche per prestazioni profit

La risposta a interpello 240: prestazioni esenti rese nell’ambito della gestione globale della casa di riposo

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di Gabriele Sepio

Esenzione Iva anche per le prestazioni sociosanitarie effettuate da una società profit, purché rese nell'ambito della gestione globale di una casa di riposo. Questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 240, pubblicata ieri, con la quale l'amministrazione torna a fare il punto sul trattamento Iva previsto nel settore sociosanitario. Il caso esaminato riguarda un contratto per la gestione di servizi assistenziali da parte di una società nei confronti degli ospiti di una Rsa, amministrata da ente non profit religioso autorizzato allo svolgimento dell'attività di casa di riposo per anziani in base alle normative nazionali e regionali.

In particolare, viene chiesto all’amministrazione di chiarire se i servizi forniti dalla società siano esenti da Iva ex articolo 10, comma 1, n. 21 del Dpr 633/1972 e se rientrino nell'ambito della citata disposizione anche le prestazioni rese fuori dal contratto di global service e accessorie a quelle principali collegate alla persona.

La risposta dell’agenzia conferma la possibilità di applicare l'esenzione del citato n. 21 anche ai servizi resi da terzi (diversi dall'ente titolare dell'autorizzazione), a patto però che le prestazioni si sostanzino, nella loro interezza, nella gestione della Rsa. Come ricordato dall’amministrazione, infatti, l’esenzione Iva di cui all’articolo 10, n. 21 del Dpr 633/1972 ha valenza oggettiva e opera a prescindere dalla qualifica del prestatore e/o committente del servizio reso (risoluzione 39/E del 2004).

Ciò che conta per l'esenzione, in altri termini, è il contenuto della prestazione stessa – che deve identificarsi principalmente nella fornitura del servizio di alloggio e assistenza a persone anziane – senza che rilevi la natura (commerciale o non commerciale) del prestatore. Particolare attenzione, tuttavia, dovrà essere prestata all'oggetto del contratto, che per fruire dell'esenzione in esame dovrà consistere nella gestione globale della casa di riposo, e non nella fornitura di singoli servizi riconducibili alla Rsa.

Nel caso di specie, pertanto, l’Agenzia ha escluso l’applicabilità dell’esenzione di cui al n. 21) al contratto in essere tra i due soggetti, che prevede ad oggi l’erogazione da parte della società di alcuni servizi sociosanitari (quali l’assistenza diretta alla persona o la pulizia), lasciando, tuttavia, in capo all’ente religioso la fornitura degli ulteriori servizi di ristorazione e lavanderia.

In presenza di questa ripartizione, verrebbe meno la prestazione globale di casa di riposo che costituisce l'oggetto dell'esenzione del n. 21), ferma restando l’eventuale applicabilità dell’esenzione Iva alle altre ipotesi previste alll’articolo 10 del Dpr 633/1972.

Discorso diverso, invece, ove il contratto con la società dovesse essere integrato, ricomprendendo anche i servizi attualmente forniti dall’ente religioso. In questo caso, verrebbe riconosciuto in capo alla società il diritto all'esenzione, sussistendo il requisito oggettivo della gestione globale della Rsa.