Controlli e liti

Sanzione ordinaria per la compensazione oltre il tetto

di Emilio de Santis

Sanzioni ordinarie al 30% nel caso di compensazione di un credito Iva in misura superiore al limite previsto dall’articolo 34 della legge 388/2000 (attualmente pari a 700mila euro) in quanto non si può applicare la definizione agevolata prevista dall’articolo 17, comma 2, del Dlgs 472/1997.

In «nessun caso» ricorre per le sanzioni emanate a seguito di omessi o tardivi versamenti delle imposte contemplate al successivo comma 3, ed è preclusa sia quando «l’ufficio abbia proceduto direttamente alla iscrizione a ruolo delle sanzioni a seguito di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni effettuato a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973» ovvero a norma dell’articolo 54-bis del Dpr 633/1972, sia nell’ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata unitamente alla emissione dell’avviso di accertamento a norma dell’articolo16 del Dlgs 472/1997, ovvero con distinto e autonomo atto di irrogazione delle sanzioni a norma dell’articolo17 dello stesso Dlgs. Lo afferma la sentenza 27315/2016 della Cassazione nell’accogliere il ricorso presentato dalle Entrate contro la sentenza di secondo grado.

La vicenda traeva origine dall’ atto con cui l’ufficio aveva provveduto a recuperare una maggiore Iva indebitamente compensata da una società, a seguito del quale era scaturita l’iscrizione a ruolo delle sanzioni per l’importo intero, ridotto del quarto (attualmente un terzo) delle sanzioni che il contribuente aveva provveduto a versare nel frattempo, avvalendosi della definizione agevolata.

La Ctp aveva accolto il ricorso della contribuente, così come la Ctr aveva rigettato l’appello delle Entrate, ritenendo che il divieto di definizione agevolata delle sanzioni, contenuto nel successivo comma 3 dell’articolo 17, non si applicasse al caso di compensazione fra debito e credito di imposta effettuato in misura superiore a quella consentita. La Suprema corte è di diverso avviso, statuendo che «il superamento del limite massimo del credito di imposta compensabile equivale, con evidenza aritmetica, a un omesso versamento dell’imposta per un importo pari alla eccedenza di compensazione, e quindi rientra a pieno titolo nella esclusione dalla definizione agevolata delle sanzioni stabilita dall’articolo 17, ultimo comma, del Dlgs 472/1997 per il caso di omesso versamento (Cassazione, sentenza 5663/2011)»

I giudici di legittimità pure si soffermano a manifestare il proprio pensiero difforme da quello precedentemente espresso con la sentenza 18682/2016. Peraltro in questo senso sta anche la previsione del comma 4 dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997 (introdotto dall’articolo 15 del Dlgs 158/2015), che contempla specificatamente il caso della sanzione per l’utilizzo di un credito di imposta in misura superiore a quella spettante.

Cassazione, sentenza 27315/2016

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