Scontrino parlante per la detrazione ai soggetti con disturbi di apprendimento
La nuova detrazione per i soggetti affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) potrà essere documentata anche con lo scontrino parlante che contiene il codice fiscale del soggetto portatore. È quanto emerge dal provvedimento delle Entrate del 6 aprile scorso che attua la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 665, lettera a, legge 205/2017). Norma che prevede a partire dall’anno d’imposta 2018 (quindi con effetto dalla dichiarazione dei redditi che verrà presentata nel 2019) una detrazione del 19%, senza franchigia né tetti di spesa, per i soggetti affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa).
Ma facciamo un passo indietro. La legge 170/2010 («Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico») elenca quattro tipologie di Dsa:
•dislessia, ossia difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
•disgrafia, ossia difficoltà nella realizzazione grafica;
•disortografia, o difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
•discalculia, una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.
Si tratta di quattro disturbi relativamente comuni, caratterizzati dalla limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana, pur in presenza di capacità cognitive adeguate ed assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
A partire dall’anno d’imposta 2018 i soggetti affetti da Dsa hanno diritto alla detrazione del 19% sulle spese sostenute:
•per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (legge 170/2010) necessari all’apprendimento;
•per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
Sono detraibili le spese per l’acquisto di tutti gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Un’elencazione esemplificativa, ma non tassativa, si trova nelle linee guida allegate al decreto del Miur 5669/2011: sintesi vocale, registratore, programmi di video scrittura con correttore ortografico, calcolatrice, altri strumenti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di videoscrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.
La detrazione spetta per le spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2018, dai soggetti con diagnosi di (Dsa), minorenni o anche maggiorenni, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Il contribuente può usufruire della detrazione anche se sostiene la spesa per un familiare con diagnosi di Dsa, a patto che si tratti di familiare fiscalmente a carico.
Per accedere della detrazione la diagnosi di Dsa deve risultare da un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale oppure da specialisti o strutture accreditati in base all’articolo 3, comma 1, della legge 170/2010. Il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il disturbo diagnosticato deve risultare dalla certificazione o da una prescrizione autorizzativa del medico.
Le spese, come anticipato, vanno documentate da fattura o scontrino fiscale parlante con il codice fiscale del soggetto affetto da Dsa e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 75067/2018