Imposte

Se manca il «VR» non scatta la decadenza

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Il contribuente, una volta che ha esposto nella dichiarazione Iva il credito di cui chiede il rimborso, non è tenuto ad alcun ulteriore adempimento ai fini del riconoscimento del proprio diritto, che si estingue solo con l’inutile decorso del termine di prescrizione decennale. La presentazione del modello VR non rileva in alcun modo ai fini della decadenza della richiesta di rimborso, costituendo solo presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario per l’inizio del procedimento di esecuzione del rimborso. È quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale della Puglia con la sentenza 2331/3/2017 (presidente De Palma, relatore Nardi), che segna un nuovo punto a favore dei contribuenti su un tema ancora oggetto di numerose vertenze.

La sentenza è relativa a un contenzioso instaurato tra un contribuente e le Entrate di Bari, che negavano il rimborso del credito Iva chiesto dal contribuente per l’anno 2005, motivando il provvedimento sulla base della tardività della richiesta, asseritamente avvenuta oltre il termine biennale di cui all’articolo 21, Dlgs 546/1992. Il contribuente aveva inserito il credito nella dichiarazione periodica Iva, ma non aveva presentato il modello VR, e questo per l’ufficio equivaleva a una mancata richiesta di rimborso; con la conseguenza che, trascorsi due anni dalla presentazione della dichiarazione, l’ufficio riteneva maturata la decadenza del diritto alla restituzione delle somme.

Il contribuente si oppone al diniego sulla base del fatto che, avendo già chiesto a rimborso il credito in sede di dichiarazione annuale (compilando il quadro RX), non poteva sussistere alcun tema di decadenza della richiesta, che ben poteva essere formulata entro dieci anni dalla presentazione della dichiarazione (termine di prescrizione).

I giudici di primo grado danno ragione al contribuente e la sentenza viene integralmente confermata in appello. La Ctr ricorda che sul tema oggetto della controversia si è espressa a Sezioni unite la Corte di Cassazione con la sentenza 4145 del 2 marzo 2016, affermando taluni princìpi dai quali ritiene di non doversi discostare. In particolare, le Sezioni unite hanno precisato che la domanda di rimborso dell’Iva deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente un adempimento necessario per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito Iva, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’ulteriore domanda specifica, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’articolo 21, comma 2, Dlgs 546/1992, ma solo a quello di prescrizione ordinaria decennale (articolo 2946 del Codice civile).

Del resto, conclude la Ctr, l’idea che un diritto soggettivo di natura patrimoniale possa estinguersi per la semplice mancata presentazione di un modello ministeriale, è l’espressione di una visione vessatoria e antiquata del rapporto Fisco-contribuente. La chiave di volta dell’intero meccanismo Iva è costituita dal cosiddetto principio di neutralità, giacché la detrazione deve essere accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, pur se taluni obblighi formali sono omessi.

Ctr Puglia, sentenza 2331/3/2017

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