Senza operazioni attive no al rimborso Iva basato sull’aliquota media
Non è possibile verificare se l’aliquota sugli acquisti sia superiore a quella applicata sulle vendite
L’assenza di operazioni attive rende inammissibile la richiesta di rimborso Iva basata sull’aliquota media. Lo precisa la risposta a interpello 861/2021 delle Entrate.
Il caso riguardava una impresa agricola esercente attività di coltivazione e allevamento di animali per la quale applicava il regime speciale Iva; la stessa società, inoltre, riferiva di aver avviato la realizzazione di un impianto di biogas per lo svolgimento dell’attività secondaria di produzione di energia elettrica. Essendo quest’ultima attività in regime ordinario, la società teneva la contabilità separata.
La realizzazione dell’impianto aveva generato un rilevante credito Iva, non assorbito dalla vendita di energia elettrica per la quale trova applicazione il regime di inversione contabile ai sensi dell’articolo 17, comma 6 del Dpr 633/1972 e per la quale, al momento della richiesta, non risultava comunque emessa ancora nessuna fattura.
La società chiedeva, quindi, l’applicabilità al caso di specie del disposto dell’articolo 30, comma 2, lettera a) del Dpr 633/1972 che consente di chiedere il rimborso dell’Iva nel caso di esercizio esclusivo o prevalente di una attività che comporta l’effettuazione di operazioni per le quali l’aliquota media sugli acquisti è superiore a quella mediamente applicata sulle vendite maggiorata del 10 per cento.
La risposta dell’Agenzia è negativa: l’assenza di operazioni attive non consente di verificare se l’aliquota applicata sugli acquisti sia effettivamente superiore a quella applicata sulle vendite.
Nella risposta, poi, l’Agenzia riepiloga anche alcune regole da tener presenti per la richiesta del rimborso. Anzitutto, è necessario che il credito superi l’ammontare di 2.582.28 euro e che risulti verificato uno dei presupposti di legge contenuti nell’elenco tassativo del secondo comma dell’articolo 30 del decreto Iva e nel comma 9 dell’articolo 34; sono tali, ad esempio, lo svolgimento di attività non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo nonché l’acquisto o l’importazione di beni ammortizzabili (limitatamente all’imposta del bene).
Con riferimento a quest’ultima fattispecie, l’Agenzia ricorda che sono considerati beni ammortizzabili solo quelli strumentali utilizzati nel ciclo produttivo e posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale; il rimborso richiede, inoltre, che entro il trimestre di riferimento sia stipulato l’atto di trasferimento.
Infine, in assenza delle condizioni che consentono il rimborso, credito Iva dovrà necessariamente essere riportato in detrazione/compensazione nel periodo d’imposta successivo.