Serve il contradditorio anche per il diniego di rimborso Iva
L’ufficio deve instaurare, a pena di nullità dell’atto, il contraddittorio anche per i provvedimenti di diniego di rimborso Iva
L’ufficio deve instaurare, a pena di nullità dell’atto, il contraddittorio preventivo anche per i provvedimenti di diniego di rimborso Iva. L’atto di diniego, infatti, è equiparabile all’avviso di accertamento, atteso che esso costituisce manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato, al pari degli avvisi di accertamento. Sono questi i principi statuiti dalla Ctr del Lazio con la sentenza 27/11/2019, n. 6608 (presidente Musilli, relatore Potito). Si tratta di una delle pronunce che saranno inserite nel Massimario delle Ctr Lazio di prossima pubblicazione e che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare.
La controversia: una società eseguiva a partire dal 2007 dei lavori di ristrutturazione su un immobile adibito a casa di cura, che si protraevano per anni. Nel 2013 la società deliberava la propria liquidazione che si concludeva con la domanda di cancellazione dal registro delle imprese. La società chiedeva il rimborso del credito Iva nella dichiarazione relativa al 2015. Nel 2017 l’ufficio notificava l’atto di diniego del rimborso, affermando che la società non era mai stata operativa a partire dal 2007.
I soci della società, nel frattempo cancellata, impugnavano il provvedimento di diniego eccependo, preliminarmente, la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, essendosi l’ufficio limitato a chiedere le fatture relative alla formazione del credito. Nel merito, eccepivano che le licenze igienico-sanitarie erano state ottenute nel 2012, circostanza che non aveva consentito, prima di tale data, l’esercizio dell’attività. La Ctp rigettava il ricorso e confermava la legittimità del diniego del rimborso.
I soci della società appellavano la sentenza eccependo che il contraddittorio procedimentale è obbligatorio in materia di Iva. Nel merito, eccepivano che la Ctp non aveva considerato i lavori di ristrutturazione finalizzati all’ottenimento delle licenze igienico-sanitarie ignorando, in tal modo, un motivo di ricorso. Resisteva l'agenzia delle Entrate affermando che la controversia riguardava un rimborso e che il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo per gli avviusi din accertamento. Nel merito ribadiva la non spettanza del rimborso.
La Ctr afferma che la tesi delle Entrate non può essere accolta alla luce della giurisprudenza della Cassazione. La Corte ha ritenuto che sussiste una sostanziale equiparazione tra avviso di recupero di credito di imposta e avviso di accertamento, costituendo entrambi manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato. Inoltre prosegue la Ctr, l’articolo 12 dello Statuto del contribuente introduce nell’ordinamento una generalizzata prescrizione di collaborazione tra amministrazione e contribuente, destinata a favorire il contraddittorio quale strumento diretto ad assicurare il miglior esercizio della potestà impositiva.
Pertanto, conclude la Ctr sempre invocando la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 24567/2014), non sussistono ragioni per ritenere che il mero dato testuale dell’articolo 12 sia di ostacolo all’estensione dell’obbligo del contraddittorio anche al diniego di rimborso, atteso che tale atto ha un concreto effetto impositivo ed accertativo della pretesa tributaria.
La decisione della Ctr è ineccepibile anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue. La Cgue, infatti, ha sempre affermato che il contraddittorio endoprocedimentale trova applicazione ogni volta che l’amministrazione di uno Stato membro si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo dei suoi interessi. In tale caso, il destinatario dell’atto deve preventivamente essere messo in condizione di manifestare utilmente il suo punto di vista in ordine agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la propria decisione. Non sembra potersi dubitare che l'atto di diniego di un rimborso costituisca un atto lesivo degli interessi del contribuente, al pari di un avviso di accertamento.
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