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Sì all’accertamento all’associazione sportiva dilettantistica anche dopo lo scioglimento

L’ordinanza 899/2022 della Cassazione: il rappresentante legale risponde per conto dell’ente anche per gli atti che producono i loro effetti dopo lo scioglimento

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di Alessandro Mancino e Gabriele Sepio

Valido l’avviso di accertamento emesso nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica (Asd) non riconosciuta anche in seguito alla sua estinzione. È quanto chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza 899/2022.

Nello specifico, i giudici di legittimità intervengono in merito alla validità dell’attività posta in essere da parte dell’agenzia delle Entrate trovatasi a notificare due avvisi di accertamento a un’Asd non riconosciuta dopo il suo scioglimento. Sul punto, la Cassazione ritiene corretto il modus operandi dell’Amministrazione finanziaria sulla base del presupposto che in maniera analoga a quanto previsto dal sistema gius-civilistico, anche nell’ordinamento tributario vige il principio dell’ultrattività dell’associazione non riconosciuta. Con la conseguenza che il rappresentante legale risponderà per conto dell’ente anche per gli atti che producono i loro effetti dopo lo scioglimento.

Un orientamento in linea con i precedenti interventi della Cassazione (pronuncia 14280/2021), che muove dall’assunto secondo cui in mancanza di un’autonomia patrimoniale perfetta nelle associazioni non riconosciute, l’estinzione non può direttamente comportare la perdita di responsabilità per gli obbligati in solido.

La responsabilità personale e solidale

I giudici di legittimità, infatti, sottolineano che la responsabilità degli atti posti in essere dall’Asd non riconosciuta è personale e solidale e che «non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente e i terzi: peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura». Un principio che riprende quello dell’ultrattività che regola l’estinzione delle associazioni non riconosciute nel sistema giuslavoristico. In tal caso, l’ente continua ad essere rappresentato in giudizio dai soggetti che, alla data di scioglimento dell’associazione, risultano essere rappresentanti della stessa (Cassazione 5738/2009).

L’estensione alle obbligazioni tributarie

Pertanto, estendendo tale principio anche alle obbligazioni tributarie, la Cassazione ritiene che la responsabilità personale e solidale di cui sono investiti coloro i quali agiscono per nome e per conto di un’associazione non riconosciuta, in base all’articolo 38 del Codice civile, sopravviva all’associazione, legittimando gli atti impositivi anche se notificati dopo l’estinzione dell’ente.