Contabilità

Sindaci-revisori, fari sempre accessi sulla continuità aziendale delle Pmi

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi


Ai sindaci-revisori delle piccole medie imprese l’onere di individuare le situazioni di dubbia applicabilità della continuità nel bilancio anche quando la direzione sottovaluta i segnali di crisi. È uno dei temi trattati nel manuale del Cndcec di recente pubblicazione denominato «Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni» destinato ai sindaci delle Pmi che sono incaricati anche della revisione legale ( clicca qui per consultare il documento ).

In particolare, la parte del documento dedicata alla conclusione del lavoro di revisione, riporta un memorandum sulla valutazione della continuità aziendale nel quale vengono esaminati:
•gli effetti sulle procedure di revisione e sull'attività di vigilanza;
•le eventuali procedure aggiuntive;
•la documentazione da riportare nelle carte di lavoro
•e gli effetti sulla relazione di revisione.

Fonti principali
I principali riferimenti tecnici e normativi in materia sono il principio di revisione internazionale Isa Italia 570 «Continuità aziendale» e l'articolo 14 del Dlgs 39/2010 che prevede l'inclusione nella relazione di «una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale».
Effetti sulle procedure di revisione e sull'attività di vigilanza
Nel corso del processo di revisione il revisore deve verificare l'eventuale esistenza di eventi o circostanze che possono mettere in dubbio la continuità. Per fare questo, il professionista:
•richiede all'organo amministrativo informazioni specifiche sulle situazioni in cui si •evidenzino rischi per la continuità;
•esamina il comportamento e, con riferimento all'informativa finanziaria, i criteri di valutazione applicati nei casi in cui si evidenzino criticità in merito alla continuità aziendale, come nel caso in cui si attivino le procedure per la riduzione del capitale sociale ex articolo 2446 del Codice civile;
•sollecita la società a intervenire per sanare le criticità che possono portare alla cessazione dell'attività, anche per mezzo delle procedure concorsuali.

Procedure aggiuntive
Se si identificano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore attiva le procedure aggiuntive volte ad acquisire specifici elementi probatori.

Gli effetti sulla relazione di revisione
Sulla base dell'attività svolta, il revisore può giungere alla conclusione che l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale è appropriato. In tal caso, la relazione conterrà un giudizio positivo con richiami di informativa, nel caso in cui l'informativa di bilancio su tale aspetto sia adeguata, o, in caso contrario, un giudizio negativo o con rilievi laddove, rispettivamente, gli errori significativi siano pervasivi o meno.
Se, invece, l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio è inappropriato, il revisore esprime un giudizio negativo, a meno che la direzione abbia fornito una informativa adeguata di bilancio che consenta di esprimere un giudizio positivo con o senza richiami d'informativa.
Qualora, infine, esistano molteplici incertezze significative per il bilancio, il revisore può addirittura, seppur in casi estremamente rari, dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio.

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