I temi di NT+Modulo 24

Società estinte, va chiarito a chi spetta la rappresentanza in caso di contenzioso

Va garantito il diritto di difesa, ma la legittimità ad agire non può ricadere su organi gestionali decaduti

di Dario Deotto e Francesco Paolo Fabbri

Con sentenza 142/2020 la Corte costituzionale si è espressa su alcuni profili relativi alla disciplina sulle società estinte. Si tratta della normativa di cui all’articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014, la quale stabilisce che ai fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del Codice civile ha effetto solamente una volta trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal Registro delle imprese. Questo al chiaro fine di garantire più tempo all’amministrazione – non solo finanziaria – per l’esercizio dei propri poteri di accertamento e riscossione.

Sulla legittimità costituzionale di questa norma, la Consulta ha avuto modo di pronunciarsi limitatamente all’eccesso/carenza di delega in capo all’Esecutivo. Ciò, dal momento che la legge delega (23/2014) che ha originato la richiamata disposizione non conteneva indicazioni in grado di autorizzare – se non altro “espressamente” – l’introduzione di una norma di questo tipo. Tuttavia, con la sentenza 142/2020 tale questione di legittimità è stata dichiarata infondata da parte della Corte, la quale ha rimarcato come il legislatore delegato non sia tenuto a legiferare muovendosi esclusivamente all’interno dei confini rigidamente tracciati dal legislatore delegante. Di fatto, il giudice delle leggi ha valorizzando la necessità di considerare la delega «nella sua globalità».
La stessa Corte ha poi evidenziato che l’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 23/2014 avesse la finalità di razionalizzare i poteri dell’amministrazione finanziaria, anche relativamente all’efficacia e validità degli atti di accertamento. Finalità, quest’ultima, entro la quale la Consulta ha ritenuto potesse comunque essere inquadrata la norma sulle società estinte.
In sostanza, secondo la Corte costituzionale non vi sono profili di illegittimità con riferimento a quanto espresso nella delega che ha originato l’articolo 28, comma 4 del Dlgs 175/2014.
Nonostante quanto riportato, non può tuttavia tacersi che vi siano degli ulteriori aspetti di illegittimità, relativamente alla previsione in esame, sui quali si può concentrare l’attenzione (per alcune riflessioni sull’imprecisione ed equivocità di fondo sulla disposizione in questione si rimanda a Cassazione 6743/2015). L’aspetto probabilmente più critico deriva dall’inserimento (in uno degli ultimi passaggi parlamentari) della parola “contenzioso” nel testo del provvedimento normativo in argomento; ciò in quanto si voleva stabilire che la società, ancorché giuridicamente inesistente (così come i suoi organi), potesse comunque stare in giudizio e, quindi, impugnare gli atti che le fossero notificati dalle varie amministrazioni dopo l’estinzione.
Ma come si ritiene di potere attribuire legittimazione ad agire – “processuale” ma non solo – ad un soggetto che giuridicamente non esiste più? Risulta infatti evidente che l’inesistenza della società comporta inequivocabilmente la carenza di legittimazione dei suoi organi gestionali (amministratori e liquidatori), i quali risultano irrimediabilmente decaduti. Da ciò conseguendo per tali ultimi soggetti l’evidente impossibilità di rappresentare in giudizio la società cessata.
La “variabile processuale” assume quindi una rilevanza centrale, ai fini della valutazione di legittimità costituzione della disciplina in esame. Risulta infatti evidente che l’ex liquidatore non possa rappresentare, come sopra riportato, la società cessata nella fase processuale. Così come non può farlo nemmeno nella precedente fase endoprocedimentale (dell’accertamento con adesione, ad esempio).
In definitiva, il fatto di non consentire al soggetto destinatario dell’atto impositivo di esercitare il proprio diritto di difesa appare in evidente contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, non escludendosi pertanto un successivo intervento (con conseguente possibile censura) da parte della Consulta sull’articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014.
Insomma, se, per il momento, la disposizione sulle società estinte può dirsi “salva”, non è detto che ulteriori (e più concreti) elementi, sintomatici di illegittimità, possano formare in futuro oggetto di una nuova rimessione al giudice delle leggi.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24