Sostituzione del bene iperammortizzato, il beneficio si può mantenere
Nel corso del Telefisco, le Entrate hanno fornito ulteriori precisazioni sul tema degli iperammortamenti, in particolare per quanto riguarda la nuova disposizione che consente la continuazione del bonus in caso di sostituzione del bene.
Quando viene ceduto un bene agevolato con l’iperammortamento del 150% è possibile (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) continuare comunque a fruire del beneficio, a condizione però che il bene venga sostituito con uno con caratteristiche analoghe o superiori.
La norma che introduce questa possibilità si preoccupa anche della situazione in cui il costo del nuovo bene risulti inferiore a quello del bene originario. In questo caso, è chiaro che l’impresa non potrà fruire integralmente degli iper ammortamenti calcolati a suo tempo su un bene di costo superiore. Ci si chiedeva però in che modo si dovesse rideterminare il beneficio, attraverso una riduzione percentuale oppure mediante un altro meccanismo. La risposta dell’Agenzia, che rispecchia fedelmente il contenuto letterale della norma, conduce all’adozione di un meccanismo semplice.
In pratica, l’elemento da cui partire è il piano originario di iper ammortamento: l’eventuale sostituzione del bene non modifica mai gli importi previsti da questo piano. Casomai, se il bene che viene acquisito è di costo inferiore, e quindi anche il 150% di questo costo è inferiore, la fruizione delle quote residue di bonus dovrà interrompersi prima della fine programmata. Si tratta peraltro del calcolo che avevamo ipotizzato su «Il Sole 24 Ore» del 29 gennaio.
Nell’esempio oggetto del quesito, un bene di costo 1000 viene sostituito con un bene analogo il cui costo è pari 800, fermo restando il coefficiente di ammortamento del 20 per cento. I dati che rilevano sono:
l’importo delle deduzioni già operate a titolo di iper ammortamento fino al periodo di cessione del bene, nell’esempio pari a 750;
le quote residue del piano originario di iper ammortamento, che nell’anno in cui avviene la cessione e nei due anni successivi sarebbero state pari rispettivamente a 300, 300 e 150;
il nuovo limite massimo, che è pari a 1200, cioè al 150% di 800.
Nel periodo in cui viene sostituito il bene, si applica un iper ammortamento pari a 300, come da piano originario, e quindi il totale delle deduzioni nel corso del tempo sale a 1050 (750 più 300). Nel periodo successivo, invece della quota prevista di 300 sarà possibile dedurre solo 150 a titolo di iper ammortamento, perché così facendo si raggiunge il plafond massimo di 1200.
Questa risposta è in linea con quanto sostenuto dalle Entrate sulla impostazione di fondo da seguire: del bene nuovo non rileva il coefficiente di ammortamento, ma solo il costo di acquisto (naturalmente in presenza degli altri requisiti tecnici per beneficiare della agevolazione).
Per garantire la continuazione del beneficio, è necessario che il bene che viene acquistato rispetti le seguenti caratteristiche:
appartenga all’elenco dei beni indicati nell’allegato A alla legge 232/2016; sia entrato in funzione: sia interconnesso; sia oggetto di dichiarazione o di perizia che confermino la presenza di questi requisiti.
Tutti questi elementi devono risultare verificati entro il termine dello stesso periodo di imposta in cui avviene la cessione del bene originario; la risposta data dall’Agenzia è peraltro in linea con il contenuto letterale della norma.
È evidente che in futuro le imprese dovranno prestare molta attenzione a questa fattispecie: se il nuovo bene non viene interconnesso entro la fine del periodo, si decade per sempre dalla possibilità di utilizzare le quote residue di iper ammortamento.
Nel costo del bene agevolabile possono essere compresi anche gli oneri accessori di diretta imputazione. La declinazione pratica di questa regola, illustrata nella risoluzione 152/E del 22 dicembre 2017, riguarda soprattutto le piccole opere murarie e gli investimenti accessori. Occorre però, come chiarisce la risposta delle Entrate, che anche questi interventi aggiuntivi vengano effettuati nel periodo in cui opera la norma agevolativa