Spazio all’integrativa per correggere gli errori in bilancio
Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei Dm del 3 agosto 2017 su Oic e Ace, imprese e consulenti sono alle prese con gli effetti fiscali delle novità dettate per i bilanci dal decreto legislativo 139/2015. Tra i temi più caldi c’è senz’altro l’imputazione contabile degli errori. Le novità del principio contabile Oic 29, infatti, vanno lette alla luce delle recenti aperture sulle dichiarazioni integrative (decreto legge 193/2016), del principio di derivazione rafforzata per i soggetti Oic diversi dalle microimprese (articolo 83, comma 1-bis, Tuir) e delle modifiche Ace.
Il principio Oic 29 ha avvicinato la disciplina interna della rilevazione degli errori in bilancio a quella dello Ias 8, differenziando il comportamento da tenere a seconda della rilevanza o meno dell’errore.
Un errore «consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili». Detto ciò, secondo il nuovo principio (paragrafo 46), l’errore è rilevante se può – individualmente o insieme ad altri – influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.
La correzione varia a seconda della tipologia dell’errore commesso in esercizi precedenti:
• se l’errore è rilevante, la correzione è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo, ma vi sono casi in cui sono più appropriate altre componenti del patrimonio netto;
• se l’errore non è rilevante, la correzione è contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.
Inoltre, il principio regola l’intervento da apportare ai dati comparativi degli esercizi precedenti, prevedendo alcune semplificazioni quando sia troppo complicato determinare gli effetti di competenza.
Sotto l’aspetto fiscale, bisogna ricordare innanzitutto l’estensione ai soggetti Oic della regola in base alla quale «si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa» (articolo 13-bis del decreto legge 244/2016). Tuttavia, la sistemazione degli errori in campo fiscale transita sempre attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, sia se l’intervento è “a sfavore” del contribuente, sia se è “a favore” (dopo che il decreto legge 193/2016 ha sdoganato la presentazione oltre l’anno successivo).
Confermato con la circolare 8/E/2017 il superamento della complessa procedura di recupero descritta dalla circolare 31/E/2013, i temi più dibattuti (e solo in parte risolti dai Dm del 3 agosto) riguardano:
• la perdurante esigenza di presentare una dichiarazione integrativa in presenza di errori rilevanti, nonostante l’evidenza contabile a patrimonio netto;
• la possibilità di accogliere anche fiscalmente la correzione a conto economico “fuori competenza” per gli errori non rilevanti, tanto ai fini Ires quanto ai fini Irap;
• gli effetti, nell’uno e nell’altro caso, ai fini del calcolo dell’agevolazione Ace.
Senza dimenticare che, come rilevato da Assonime (circolare 14/2017), sono mutate anche le conseguenze sanzionatorie degli errori di competenza fiscale, per effetto del decreto legislativo 158/2015, che prevede specifiche attenuazioni su cui si attende ancora un inquadramento sistematico da parte dell’agenzia delle Entrate.
In ambito Ires/Irap, il Dm del 3 agosto (e la relativa relazione) ha deluso le attese, non trattando esplicitamente l’argomento. Occorre, quindi, rifarsi ai chiarimenti precedentemente dettati per i soggetti Ias – per quanto compatibili – procedendo con l’integrativa.
Più puntuale è stato, sotto questo aspetto, il Dm Ace emanato nella stessa data, la cui relazione accompagnatoria tratta, seppur in maniera molto sintetica, degli effetti degli errori rilevanti.