Adempimenti

Spese mediche per assistenza specifica al bivio tra detrazione e deduzione

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di Luisa Miletta

In prossimità della scadenza dell’invio del modello 730/2018 previsto per il prossimo 23 luglio, ciò di cui occorre fare maggiormente attenzione è la compilazione dei quadri relativi agli oneri e alle spese per cui spetta una percentuale di detrazione dall’imposta finale, ovvero che sono deducibili dal reddito imponibile. La valutazione della detrazione e della deducibilità in ordine agli oneri impatta significativamente su quella che sarà l’imposta di competenza da versare.

A tal proposito occorre precisare che esistono ipotesi, molto ricorrenti, in cui la spesa effettuata può essere considerata sia un onere deducibile che detraibile. È il caso ad esempio delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute per le prestazioni rese da strutture cosiddette Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), nei confronti di familiari a carico nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione oppure per soggetti che non siano autosufficienti nel compimento di atti della vita quotidiana. In tali casi occorre verificare se l’onere sia deducibile ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir, o detraibile con percentuale del 19% in base all’articolo 15, comma 1, lettera i-septies del Tuir.

Chiaramente occorrerà valutare la convenienza tra la deducibilità e la detraibilità sulla base del reddito complessivo da dichiarare, non potendo beneficiare di entrambe le condizioni.
Per quanto riguarda la detrazione al 19%, il legislatore ha previsto che spetta anche per talune tipologie di spese sanitarie, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40mila euro (articolo 15, comma 1, lettera i-septies, del Tuir).

Sul punto la circolare 10/2005 ha precisato che la detrazione spetta anche «nelle ipotesi in cui la prestazione sia resa ad un soggetto ricoverato presso una casa di cura o di riposo, purché i corrispettivi per l’assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante. Ciò in applicazione di un criterio analogo a quello già fornito dalle istruzioni alla modulistica per le spese di assistenza specifica, secondo cui in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica (a tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza)».

Analoga previsione circa la distinta indicazione delle spese mediche è disposta con riguardo alla deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, all’articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir. Relativamente a queste, la risoluzione 79/E/2016 spiega che la certificazione rilasciata ai soggetti disabili ai sensi della legge 104 del 1992 è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione, soluzione, invece, non adottabile per i soggetti riconosciuti invalidi civili, per i quali occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. Questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale, nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.

Nelle istruzioni del 730/2018 è specificato che le spese sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare 19/E/2012).

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