Spesometro, il ravvedimento sprint «taglia» le sanzioni
Spesometro ai titoli di coda. Scade domani il termine per l’invio dello spesometro con i dati delle fatture del secondo semestre 2017 pone inevitabilmente il quesito sugli accadimenti successivi a tale data.
Cosa succede dopo l’invio del 6 aprile? Per chi mancasse l’appuntamento o inviasse dei dati errati delle fatture emesse e ricevute la sanzione amministrativa applicata è quella contenuta nell’articolo 11, comma 2-bis del Dlgs 471/1997, pari a 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l’articolo 12 del Dlgs 472/1997, ossia le disposizioni sul cumulo giuridico.
Quanto detto è valido sia per l’invio opzionale all’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015 sia per lo spesometro obbligatorio disciplinato dall’articolo 21 del Dl 78/2010.
Non era così fino al 6 dicembre 2017 entrata in vigore del collegato fiscale alla legge di bilancio 2018, il Dl 148/2017. Prima di questa data infatti le sanzioni applicate ai due adempimenti differivano, nonostante la sostanza fosse la medesima per entrambi, in virtù di un richiamo a due commi diversi dello stesso articolo 11 del Dlgs 471/1997.
La trasmissione opzionale scontava le sanzioni di cui al comma 1 ossia da 250 a 2mila euro, più penalizzanti rispetto alla trasmissione con carattere di obbligatorietà; ciò disincentivava fortemente la scelta dell’opzione stessa. A pareggiare l’ingiusta diversità di trattamento sanzionatorio è stato l’articolo 1-ter del collegato fiscale.
Chiariti gli aspetti sanzionatori, l’Agenzia offre la chance di rimediare alla dimenticanza dell’invio di entrambi gli adempimenti, come precisa nella risoluzione 87/E/2017. Viene infatti consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l’omesso o errato adempimento comunicativo. È inoltre possibile applicare le disposizioni all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, ossia le riduzioni di sanzioni previste dal ravvedimento operoso, a seconda del momento in cui interviene il versamento.
Pertanto, se la regolarizzazione della comunicazione avviene:
•entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta a un euro (con il massimo di 500 euro a trimestre);
•oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di mille euro a trimestre).
Nella risoluzione 104/E/2017, cui si rimanda, sono riportate le tabelle riepilogative delle scadenze con evidenziato il termine per la correzione dell’adempimento.
Si ricorda infine che il collegato alla finanziaria 2018 ha previsto la non applicazione delle sanzioni per l’errata trasmissione dello spesometro relativo al 1° semestre 2017 (scaduto il 16 ottobre 2017) purché i dati corretti siano inviati entro il 6 aprile prossimo, come anche chiarito dal provvedimento del 5 febbraio.