Imposte

Split payment «allargato» ma senza gli acquisti in reverse charge

di Stefania Saccone

Dal 1° luglio lo split payment estende il proprio raggio d’azione a tutte le Pa inserite nell’elenco definito annualmente dall’Istat. A seguito delle modifiche apportate dal decreto manovrina (in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale»), lo split payment troverà applicazione nei confronti di tutti gli enti pubblici destinatari delle fatture elettroniche indicati nel conto economico consolidato della Pa. Rimangono escluse dallo split payment, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non imponibili, esenti o fuori campo, essendo l’assoggettamento all’imposta il presupposto per l’applicazione del sistema. Così come sono e saranno esclusi dallo split payment gli acquisti rientranti nell’ambito applicativo dell’inversione contabile reverse charge per i quali le Pa sono debitori d’imposta come ad esempio: i servizi di pulizia, rottami, acquisti intra Ue eccetera.


La modifica normativa incide anche sui professionisti che finora erano rimasti esclusi. I fornitori non dovranno più ricorrere all'istituto dell'interpello per accertare la natura pubblica o meno degli enti pubblici acquirenti, ma potranno avvalersi dell'ausilio dell'Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa) per individuare i destinatari della disciplina dello split payment. Il codice univoco delle Pa è reperibile sul sito www.indicepa.gov.it .

Inoltre, lo split payment viene esteso alle società controllate da enti pubblici, alle società quotate in borsa, nonché ai compensi delle prestazioni di servizi rese alla Pa assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta ovvero a ritenuta a titolo d’acconto.

A decorrere da tale data, i fornitori di beni e servizi delle Pa “allargate” dovranno emettere fattura, addebitando l’Iva con l’annotazione «Scissione dei pagamenti» ai sensi dell’articolo 17-ter del Dpr 633/1972, al fine di segnalare all’ente pubblico destinatario che il pagamento dell’Iva è posta a suo carico. In concreto, la Pa paga solo l’imponibile al fornitore e versa l’Iva con particolari modalità e termini a seconda che l’acquisto rientri nell’ambito istituzionale o commerciale.

Va ricordato che dal 31 marzo 2015 le Pubbliche amministrazioni possono accettare solo fatture trasmesse in forma elettronica con l’indicazione del riferimento «S» per lo split payment.

Per consentire l’inoltro delle fatture per il tramite del Sistema di interscambio (Sdi) è obbligatorio riportare in fattura il codice Ipa attribuito alla Pa destinataria della fattura.
È obbligatorio altresì conservare con procedure informatiche le fatture sia per l’emittente che per il destinatario. I fornitori, ancorché debitori – verso l’Erario – dell’imposta addebitata in rivalsa alla Pa, non devono computare nella liquidazione periodica l’Iva a debito, ma devono comunque registrare nel registro «Iva vendite» le operazioni effettuate e la relativa Iva non incassata dalla Pa. In particolare, il fornitore dovrà provvedere ad annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione contabile (ad esempio mediante appositi codici nel registro all’articolo 23 del Dpr 633/1972), riportando, altresì, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta.

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