Professione

Stp senza tassa piatta (e resta lo split payment)

immagine non disponibile

di Nicola Forte

Nelle società di professionisti le entrate tipiche, cioè per l’esecuzione delle prestazioni professionali, hanno natura di ricavi e non di compensi. L’agenzia delle Entrate ha precisato che, indipendentemente dalla natura professionale delle prestazioni, le Stp producono reddito di impresa e non di lavoro autonomo come si verifica per i singoli professionisti.

Il tema relativo alla natura del reddito e quindi della natura di ricavo attribuibile alle entrate “tipiche” è stato affrontato per la prima volta dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 35/E del 2018. Il documento ha analizzato il reddito conseguito da una società di avvocati, organizzata in società per azioni.

Secondo le indicazioni dell’amministrazione finanziaria la forma giuridica adottata (Spa, srl, etc) prevale rispetto alla tipologia delle prestazioni poste in essere, anche se professionali.

Queste società, dunque, sono in ogni caso produttive di reddito di impresa. Ne conseguono rilevanti effetti fiscali in grado di “condizionare” i vantaggi o gli svantaggi nel caso in cui l’attività professionale venga svolta nella forma societaria.

Il principale effetto riguarda la natura delle entrate “tipiche” che, come ricordato, sono ricavi e non compensi. Per le Stp quindi non è applicabile la ritenuta a titolo di acconto prevista per i compensi professionali dall’articolo 25 del Dpr 600/1973.

Il reddito deve essere determinato applicando il principio di competenza e non di cassa. Quindi se la società ha svolto una prestazione professionale, maturando il diritto ad ottenere il pagamento, il ricavo dovrà essere dichiarato, indipendentemente dall’avvenuto effettivo incasso.

Le società di capitale devono versare l’Ires, mentre il reddito viene imputato automaticamente ai soci, soggetti ad Irpef, qualora l’attività sia esercitata da una società di persone.

I vantaggi

Dal punto di vista organizzativo naturalmente le Stp consentono di “riunire” professionalità differenti concentrando più agevolmente capitali e risorse umane. Sarà così possibile fornire a condizioni di maggior favore prestazioni professionali di un livello qualitativo più elevato. Dal punto di vista fiscale, avendo le entrate “tipiche” natura di ricavi, la mancata applicazione della ritenuta d’acconto consente alla società di avere a disposizione maggiore liquidità. Questo vantaggio potrebbe però annullarsi nelle Stp che lavorano soprattutto con la pubblica amministrazione e che sono soggette allo split payment.

Gli svantaggi

L’applicazione del principio di competenza dà luogo alla tassazione dei ricavi maturati (per le prestazioni svolte) anche se non ancora incassati.

Si verifica, quindi, un’anticipazione della tassazione. La mancata applicazione della ritenuta sui ricavi farà scattare il meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17–ter Dpr 633/1972) per le prestazioni verso la Pa e le società quotate in Borsa.

All’atto del pagamento il soggetto committente (Pa o società quotata) tratterrà l’Iva per versarla nelle casse dell’Erario in luogo della società tra professionisti. In questo modo, le Stp rischiano di maturare crediti Iva di rilevante entità più difficilmente recuperabili (spendibili o rimborsabili).

Il decreto estivo (Dl 87/2018) ha abrogato lo split payment per le sole prestazioni professionali soggette a ritenuta. Nel caso delle società la ritenuta non si applica e quindi lo split payment è pienamente operativo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©