Transfer price, la documentazione divide i giudici sulle sanzioni
Commissioni tributarie in contrasto sull’applicazione della penalty protection in assenza della tempestiva comunicazione del possesso della documentazione di transfer pricing. Sono intervenute sul punto, di recente, la Ctp Varese 74/3/2018 (presidente Petrucci, relatore Greco) e la Ctr Lombardia 328/24/18 (presidente Liguoro, relatore Marcellini).
La Ctr Lombardia, esaminando un caso basato sulla disciplina transitoria per i periodi di imposta fino al 2009, rileva come la disapplicazione delle sanzioni sia subordinata alla consegna della documentazione prima dell’inizio dell’attività di verifica. Nel caso specifico la comunicazione di possesso era stata inviata successivamente, non integrando il requisito richiesto. In base all’articolo 9 del provvedimento 29 settembre 2010 dell’agenzia delle Entrate, per gli anni precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl 78/2010 le comunicazioni potevano essere inviate anche dopo il termine originariamente previsto, «sempreché le stesse siano state trasmesse antecedentemente all’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza».
In questo caso i giudici hanno considerato gli aspetti formali e non sostanziali, senza controllare se e la documentazione per il transfer pricing avesse raggiunto o meno lo scopo previsto dalla norma, cioè di fornire agli organi di controllo gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un’analisi dei prezzi di trasferimento (Dm del 14 maggio 2018).
In senso contrario si è espressa la Ctp Varese. I giudici hanno ritenuto che fosse un mero errore formale, «non tale da pregiudicare l’accesso al regime premiale contenuto nell’articolo 1, comma 6 del Dlgs 471/97», la mancata indicazione del possesso in una dichiarazione dei redditi, quando la società aveva effettuato la comunicazione per altre annualità. La svista era stata valutata irrilevante, anche perché i verificatori avevano riconosciuto l’idoneità della documentazione.
I casi di documentazione predisposta e consegnata in fase di verifica, pur in assenza della comunicazione in dichiarazione, sono abbastanza frequenti. In tali situazioni l’irrogazione delle sanzioni piene pare eccessiva: la penalty protection è subordinata all’invio della comunicazione, ma il contribuente che ha consegnato la documentazione ai verificatori (pur non avendone comunicato il possesso) non si può trattare allo stesso modo del contribuente che nulla ha predisposto. In questa eventualità dovrebbero potersi applicarsi le riduzioni fino alla metà del minimo, previste dall’articolo 7, comma 4 del Dlgs 472/97. Peraltro, in altri Paesi (ad esempio gli Stati Uniti) che hanno un regime di penalty protection facoltativo i requisiti per l’accesso sono sostanziali (predisposizione della documentazione), non essendo previste comunicazioni oppure opzioni.

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