Tre modalità per la tenuta della contabilità semplificata
Il regime di cassa è influenzato dalle modalità di tenuta della contabilità semplificata. L’articolo 18 del Dpr 600/1973, come modificato dal comma 22 della legge 232/2016, consente, infatti, la scelta tra tre diversi metodi contabili.
Il metodo che possiamo definire ordinario (articolo 18, comma 4) si basa, invece, sulla contabilità Iva e consiste nell’annotare, in calce ai registri Iva, i mancati incassi e i mancati pagamenti. In sostanza dopo la fine del periodo d’imposta il contribuente deve fare l’elenco dei crediti/debiti a fine anno. Devono inoltre essere annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’Iva entro 60 giorni dal pagamento. Questo metodo è l’unico che consente un minino di arbitraggio legale sulla quantificazione del reddito anticipando o ritardando i pagamenti delle fatture emesse e ricevute.
L’altro metodo è quello delle registrazioni ai fini Iva (articolo 18, comma 5) che prevede la determinazione del reddito sulla base delle annotazioni fatte nel registro degli acquisti e nel registro delle fatture e dei corrispettivi. Utilizzando questo metodo, opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e la spesa pagata alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva. Pertanto, vanno tenuti i soli registri Iva senza annotare incassi e pagamenti né si devono rilevare i crediti/debiti alla fine dell’esercizio.
L’articolo 2 del Dl 50/2017 ha previsto che la registrazione delle fatture di acquisto debba avvenire entro il periodo di imposta di ricezione della fattura ed entro il termine massimo di presentazione della dichiarazione annuale Iva. Pertanto, una fattura ricevuta in un anno, potrà essere registrata solo in quell’anno, senza possibilità di farla confluire nel conto economico dell’anno successivo.