Imposte

Tutte le variazioni rilevano dal 2016 anche per i piccoli

di Michele Brusaterra

Nella determinazione della base imponibile Ace le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, dal 2016 adottano, per determinare le eventuali variazioni di patrimonio netto, le regole e le modalità valide, in linea generale, per i soggetti Ires.

Fino al 2015 i cosiddetti soggetti minori determinavano la base Ace semplicemente assumendo il patrimonio netto presente al 31 dicembre dell’esercizio oggetto di dichiarazione, compreso l’eventuale utile maturato nell’esercizio stesso. Dal 2016, fermo restando la “base fissa” Ace determinata come differenza positiva tra patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (si veda l’articolo a fianco), anche essi adottano le stesse modalità di calcolo dei soggetti Ires.

Si devono, quindi, tenere in considerazione le variazioni in aumento, rilevanti ai fini Ace, e le variazioni in diminuzione, valide sempre ai fini dell’agevolazione.

Le variazioni in aumento sono quelle che riguardano gli utili dell’esercizio, che, per le imprese individuali e le società di persone rilevano con il criterio della competenza, ossia nell’esercizio di maturazione dell’utile stesso e non invece, come accade per i soggetti Ires, dall’esercizio in cui vi è la delibera assembleare che li destina i risultati positivi a riserva. Per i soggetti minori, però, vanno sottratti dagli utili maturati e valevoli ai fini Ace, eventuali prelevamenti effettuati nel corso dell’esercizio.

Assumono inoltre rilevanza, anche i conferimenti in denaro effettuati dai soci e la rinuncia ai crediti da parte degli stessi. In questo caso la variazione in aumento va riproporzionata ad anno, in base al momento in cui, nel corso dell’esercizio, viene effettuato il conferimento o la rinuncia stessa al credito.

È bene far presente, sempre con riferimento alle variazioni in aumento, che la legge di bilancio per il 2017 (la 232/2016), ha introdotto il comma 6-bis all’articolo 1 del decreto legge 201 del 2011, istitutivo dell’Ace, stabilendo che la variazione in aumento di capitale proprio non ha effetto, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto alla consistenza risultante dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Sul fronte delle variazioni in diminuzione del patrimonio netto, sempre negli esercizi dal 2016 in poi, per quanto riguarda le imprese minori, rilevano tutte quelle che portano ad una riduzione del patrimonio netto con attribuzione, a qualunque titolo, ai soci o ai partecipanti, come, per esempio, la distribuzione di utili e la diminuzione di capitale sociale. Queste variazioni rilevano sempre dall’inizio dell’esercizio in cui sono effettuate e, quindi, per intero.

Si deve infine tenere conto che la variazione in aumento di patrimonio netto non può comunque eccedere il patrimonio netto alla fine dell’esercizio.

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